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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Eccezioni alla regola generale dell’art. 10, comma 3, sono contenute nel
successivo comma 5 che esclude le opere di autore vivente nonché quelle rien-
tranti in un determinato criterio temporale dinamico .
(38)
Si è parlato, in dottrina e trattando di questi beni, del cosiddetto “interesse
qualificato”, poiché la legge li determina come beni culturali di proprietà privata
solo in funzione dell’interesse particolarmente importante ed eccezionale che
rivestono . Tale attenzione viene ad essere esplicitata con la dichiarazione di
(39)
interesse culturale, prevista dall’art. 13, comma 1 e ss. del CBCP che ne accerta
la sussistenza (solo se particolarmente importante o eccezionale) e sottopone il
bene al cosiddetto “vincolo”. Il procedimento per la dichiarazione di interesse
culturale è avviato dal Dirigente dell’Ufficio periferico del MdC competente per
territorio, anche su motivata richiesta della Regione o di ogni altro ente territo-
riale interessato (così l’art. 14 CBCP che prescrive anche di darne comunicazione
al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa oggetto del
procedimento) e il relativo provvedimento viene adottato, per i beni di cui
all’art. 10, comma 3, lettera d-bis) dal competente organo centrale del MdC
mentre per gli altri beni, direttamente dall’organo dirigenziale periferico del
citato Ministero con notifica al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo della cosa che ne forma oggetto (art. 15).
(40)
Come applicare questo corpus normativo alle armi ?
Per quelle spontaneamente consegnate dai cittadini o definitivamente con-
fiscate a seguito di procedimento penale il problema, fortunatamente, è stato
risolto già nell’alveo della legge 110/1975 che, su forte interesse dell’appena
nato Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, inserì nella norma l’obbligo
(38) Settant’anni per le collezioni o serie di oggetti di cui alla lettera e, cinquant’anni per gli oggetti
di cui alla lettera d-bis.
(39) Per l’interesse qualificato e, in generale, per la nozione di bene culturale si veda, in giurispru-
denza, ex plurimis Cons. Stato, Sez. Prima, par. 8 luglio 2020, n. 1338. Inoltre si vedano G. P.
CIRILLO, La «cultura» nell’ordinamento giuridico, su www.giustizia-amministrativa.it, 2003; A. L.
TARASCO, Beni, patrimonio e attività culturali: attori privati e autonomie territoriali, in www.giustizia-
amministrativa.it, 2004; M. L. TORSELLO, Il codice dei beni culturali e del paesaggio, in www.giusti-
zia-amministrativa.it, 2004 e Profili generali del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in www.giu-
stizia-amministrativa.it, 2005; A. Mazzini SANDULLI (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del
paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 modificato con i decreti legislativi 24 marzo 2006, nn. 156 e 157),
Giuffré, 2006; N. PAOLANTONIO, Beni culturali, beni paesaggistici e tutela dell’ambiente, in Diritto
amministrativo, a cura di F. G. SCOCA, Giappichelli, 2008; C. DEL SORDO, R. LEVY ORELLI,
S. PAZZI, La nozione di bene culturale: l’evoluzione della previsione normativa, in Azienditalia, 2010,
G. SABATO, La tutela del patrimonio culturale nella giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in
Giornale dir. amm., n. 1/2017.
(40) Peraltro per la ancora minore attenzione rivolta a materiali adiacenti concretamente alle armi,
come i reperti balistici e gli archivi di tali reperti come parte della “storia processuale del
nostro Paese” si veda Ezio ZERNAR, La tutela degli archivi balistici, in Atti del quattordicesimo con-
vegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1998, pagg. 225-228.
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