Page 28 - Rassegna 2021-4
P. 28
DOTTRINA
Addirittura è possibile che tale matricola possa non essere apposta diret-
tamente sull’oggetto ma su una targhetta metallica avente il sigillo della
Repubblica, assicurata all’arma per impedirne l’asportazione o la sostituzione.
Questo, ancorché possa sembrare strano, proprio per salvaguardare l’integrità
dell’oggetto, in un’ottica di preservazione del bene culturale.
4. Le problematiche normative legate alle armi RAIS
La previsione, sin dagli albori del moderno diritto di polizia, di una neces-
sità di differenziazione normativa per armi che assumono valenza estetica o cul-
turale è certamente un particolare pregio della legislazione italiana. Tuttavia non
è scevra da problematiche.
Innanzitutto non sono ricomprese le armi bianche e le armi da sparo suc-
cessive al 1890. Questo vulnus è comprensibile dal lato del diritto di polizia (che
certamente bada ad applicare, alle armi da sparo post 1890, le normative, cer-
tamente più restrittive, in materia di armi comuni), ma, nel bilanciamento dei
diritti, rischia di limitare fortemente quella necessità di tutela del patrimonio
culturale derivante dal dettato costituzionale che comunque già il legislatore del
1931 aveva evidenziato di voler salvaguardare. Oggetti successivi a quella data,
infatti, potrebbero avere comunque necessità di essere tutelati, pur non poten-
do rientrare, nell’ambito del diritto di polizia, nella categoria richiesta.
Questa limitazione, non riesce ad essere completamente sanata dalla pre-
visione dell’art. 32 della legge 110/75, che prevede l’impossibilità di distruzione
delle armi versate all’autorità di PS senza un preventivo intervento dell’artico-
lazione periferica ministeriale (MdC). Inoltre, in materia di obbligo di certifica-
zione medica prevista per i detentori di armi, il comma 4 dell’art. 38 TULPS,
esclude esplicitamente solo i collezionisti di armi antiche, non trattando di quel-
le artistiche e rare di cui al precedente comma 3. Si tratta certamente di un refu-
so che non ha poi effetti concreti (la licenza di collezione è per armi antiche e
RAIS) ma che contribuisce all’ambiguità e alla confusione.
Con riguardo alla licenza di collezione di armi antiche e RAIS, inoltre, con-
tinua a sorgere il problema del “cambiamento sostanziale” dal punto di vista quan-
titativo poiché la soluzione della Suprema Corte non può soddisfare, soprattutto
in questo caso, da un punto di vista del diritto di polizia, venendo meno quel prin-
cipio sotteso a tutta la normativa in materia di armi che vuole comunque l’autorità
statale a conoscenza del dove, come e chi detiene armi. Se, come anche la dottrina
ha affermato, è pacifico che non va denunciata ogni singola arma aggiunta o tolta
alla collezione, quando è che si può parlare di cambiamento sostanziale?
26