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DOTTRINA




                    Chiarito l’aspetto da un punto di vista eminentemente scientifico, da un
              punto di vista normativo, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP) è
              il testo unico in materia e punto di riferimento quando si voglia parlare di con-
              servazione e tutela dei beni culturali.
                    È in questo atto normativo che troviamo la definizione di bene culturale
              che, come si vedrà, si attaglia quasi perfettamente, anche lessicalmente, a quella

              delle armi RAIS.
                    In generale: “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11,
              presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e
              le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di
              civiltà” (art. 2, comma 2).
                    Il successivo art. 10 elenca poi le diverse categorie di beni culturali all’in-
              terno delle quali non vi sono unicamente beni di proprietà pubblica (che sono
                                                                                                (36)
              beni culturali ex lege)  o di persone giuridiche private senza fine di lucro  ma
                                     (35)
              anche di privati cittadini. Le categorie sono numerose, ma appare opportuno
              soffermarsi in special modo su quanto previsto dall’art. 10, comma 3, lettera d),

              che ritiene beni culturali:
                    ➣ cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse partico-
              larmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della lettera-
              tura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali
              testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
                    ➣ la lettera d-bis) (inserita con la legge 124/2017) che ritiene beni culturali
              anche: cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeolo-
              gico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale

              della Nazione;
                    ➣ la lettera e) che parla di: collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che,
              per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica,
              storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezio-
                           (37)
              nale interesse .
              (35)  Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi; gli archivi e i singoli docu-
                    menti; le raccolte librarie delle biblioteche (escluse alcune particolari tipologie).
              (36)  Compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Si tratta però dei soli beni che presen-
                    tano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico essendo stata attivata la
                    cosiddetta verifica dell’interesse culturale.
              (37)  Peraltro, con riguardo alle armi è emersa l’importanza, almeno risalente alla metà degli anni
                    Novanta, delle collezioni oplologiche private italiane, considerate numericamente e qualitati-
                    vamente importanti anche se raffrontate con quelle pubbliche, così in G. ANGELETTI, Il patri-
                    monio oplologico nel sistema museale nazionale in Atti del decimo convegno nazionale di studio sulla disci-
                    plina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1994, pagg. 89-94 nonché D. DIOTALLEVI, Ancora sull’atti-
                    vità del Ministero peri Beni Culturali e Ambientali nel settore delle armi in Atti del decimo convegno nazio-
                    nale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1994, pagg. 207-212.

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