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DOTTRINA




              patrimonio culturale nel diritto internazionale umanitario dove, in un contesto
              bellico (dichiarato o meno) in cui ovviamente l’oggetto - arma ha una sua pre-
              cipua funzione di offesa (e quindi ove tale funzione è certamente preminente
              su altre) ma che può risultare di interesse culturale e quindi da tutelare.
                    Anche il collegamento a personaggi o eventi (che si ripercuote anche nella
              definizione di armi artistiche allorquando si riferisce a “artefici particolarmente

              noti”) è particolarmente ingrato sia per criteri spaziali (un personaggio noto in
              un altro Paese è da considerarsi tale anche in Italia?) che temporali (un perso-
              naggio o un evento oggi non ritenuti di interesse, a distanza di tempo possono
              divenirlo). Dove le definizioni invece riescono a limitare le indeterminatezze,
              ancorché in un ambito di voluta genericità, è proprio allorquando si agganciano
              ai concetti relativi o vicini ai beni culturali. L’idea di “notevole pregio” valida
              per le armi artistiche o la “rilevanza storico - culturale” dell’arma di importanza
              storica richiamano certamente normative esterne al diritto di polizia e, in defi-
              nitiva ed oggi, al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio.
                    Seppur tali argomenti di ambito internazionalistico siano meritevoli di un

              approfondimento a se stante, vale la pena qui focalizzare l’attenzione sul fatto che,
              stante l’indeterminatezza dei concetti di rarità e importanza storica, un’arma
              rara in Italia non necessariamente lo è in un altro paese dell’Unione Europea.
              Tale discrasia fattuale si riverbera necessariamente anche in ambito giuridico
                                                                              (29)
              anche per la non perfetta armonizzazione delle normative  con la conseguenza
              di una potenziale non effettiva tutela dell’arma/bene culturale. Un’arma RAIS
              esportata, lecitamente, in un altro paese dell’Unione Europea dotato di una nor-
              mativa di tutela più elastica che non ritenga quello stesso oggetto degno di sal-

                         (30)
              vaguardia , potrebbe essere nuovamente esportata in territorio extra UE e,
              verosimilmente, non più controllabile e tutelabile.


              5.  Il rapporto tra la normativa in materia di armi e quella sulla tutela del
                  patrimonio culturale
                    Il richiamo di cui sopra, se da un lato aiuta a limitare le indeterminatezze


                    dal Regolamento CE n. 116/2009 del 18 dicembre 2008), nell’allegato venivano ricomprese,
                    tra i beni culturali, le armi (categoria A/12) così come anche nella Direttiva CEE n. 93/7 del
                    15 marzo 1993 del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
                    territorio di uno stato membro, ancorché non in modo esplicito.
              (29)  A riguardo si vedano A. GALLETTI, La tutela giuridica e la gestione privata del patrimonio culturale in Italia
                    e in Spagna: con cenni al regime giuridico dell’Unione europea, Roma, Aracne Editrice, 2018, G. CORDINI,
                    Cultura e patrimonio culturale: i profili costituzionali, in Il Politico, Anno LXXIX, n. 1 (2014) pagg. 11-27.
              (30)  O dove, quello stesso oggetto/arma non rivesta quelle caratteristiche di rarità/importanza
                    storica che invece ha in Italia.

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