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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
                                         TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE




                  di detenzione (che viene comunicata all’ufficio periferico del MdC competente
                  per territorio).
                        Le armi così detenute, tuttavia, non sono computate e cumulate con quelle
                  di altre tipologie eventualmente già detenute dal denunciante e, in deroga a
                  quanto previsto per le collezioni di armi comuni, non si osserva il limite di un
                  esemplare per ciascun tipo di arma (art. 8, comma 7, DM 14 aprile 1982).
                        Particolare attenzione, ovviamente, deve essere posta alle differenze in

                  materia di porto e detenzione di munizionamento in presenza o in assenza di
                  licenza. Come accennato, infatti, per un numero di armi inferiore ad otto è pos-
                  sibile richiedere la licenza di collezione oppure si può procedere con le “cano-
                  niche” denunce di detenzione. Tuttavia, va ricordato, che per le armi inserite in
                  licenza di collezione è vietata la contemporanea detenzione del relativo muni-
                  zionamento (così l’art. 10, ultimo comma, della legge 110/75 che vieta la deten-
                  zione del munizionamento per tutte le raccolte o collezioni di armi di qualsiasi
                  genere) e ne è vietato il porto, diversamente dalle armi RAIS denunciate per le
                  quali valgono le normali norme in materia di armi comuni da sparo o da guerra,
                                              (23)
                  a seconda della tipologia . Per quanto riguarda l’esportazione temporanea il
                  legislatore ha inteso ribadire la specificità delle armi RAIS. Con il DM 9 agosto 1977,
                  infatti, si è inteso regolare la temporanea esportazione unendo, alla licenza que-
                  storile prevista dall’art. 31 TULPS, anche la licenza di esportazione prevista in
                  materia di beni culturali, all’epoca prevista dalla Legge 1089/1939, agli artt. 36
                  e 40 (oggi artt. 65 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio,
                  D.Lgs. 42/2004 ) e prevedendo, sia al momento dell’esportazione che al rien-
                                   (24)
                  tro sul territorio nazionale, la verifica dell’oggetto da parte dell’esperto in armi

                  dell’ufficio periferico del MdC.
                        Tale controllo, si aggiunge, non è fine a se stesso e non è solo legato, come
                  può sembrare ad un occhio meno attento, a verificare che rientri un
                  oggetto/arma di interesse culturale integro, ma si tratta di una verifica - anche -
                  dell’identità tra oggetto esportato e oggetto rientrato nel territorio nazionale .
                                                                                                       (25)
                        Infine, l’art. 4 del DM 14 aprile 1982, obbliga i detentori di armi da sparo
                  RAIS di modello anteriore al 1890 ma costruite successivamente al 1920 all’im-
                  matricolazione presso il Banco Nazionale di Prova, previe intese con il perso-
                  nale del MdC competente per territorio per salvaguardare l’integrità dell’arma.


                  (23)  Per quanto riguarda il munizionamento, in assenza di licenza di collezione, si ritiene valido il
                        principio dell’art. 97 Reg. Att. TULPS che prevede i massimali di duecento munizioni per
                        pistola o rivoltella e millecinquecento per fucile da caccia.
                  (24)  D’ora in avanti CBCP.
                  (25)  Verifica che, per un’arma di importanza storica, è fondamentale, visto che l’oggetto, special-
                        mente se di produzione industriale, potrebbe non avere elementi distintivi particolari.

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