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DOTTRINA




                    A parzialmente sanare l’annoso problema intervenne il Decreto del
              Ministero dell’Interno (di concerto con il Ministro per i Beni Culturali ed
              Ambientali) del 14 aprile 1982 con il quale si disciplinarono, tra le altre, le “armi
              da sparo artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890” (art.
              1 comma 1 lettera b).
                    Già preliminarmente questa definizione sembrerebbe escludere che il

              decreto affronti la normativa in materia di armi bianche e di tutte le armi da
              sparo posteriori, come modello, al 1890, facendo divenire, di fatto, le armi RAIS
              una species del più ampio genus delle armi antiche.
                    In realtà per le armi da sparo successive al 1890, ancorché non specificato,
              è evidente che il legislatore abbia inteso non derogare alla normativa, certamen-
              te più restrittiva, legata al concetto di arma da guerra o tipo guerra (con l’art. 3
              del citato decreto ministeriale che rimanda direttamente all’art. 10, comma 1 e 2
              della legge 110/1975 e quindi alla normativa specifica per quelle tipologie di
              armi ) o comune da sparo.
                    (12)
                    La definizione della qualità di arma RAIS non è, come per altre tipologie

              di armi, direttamente fornito dalla norma primaria ma da questa normativa
              regolamentare. L’art. 6, ultimo comma, riporta infatti che “le armi da sparo
              sono artistiche se presentano caratteristiche decorative di notevole pregio o rea-
              lizzate da artefici particolarmente noti; sono rare di importanza storica se si rin-
              vengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rile-
              vanza storico-culturale”.
                    Sin da subito, pertanto, balza agli occhi come le definizioni, distinte, non
              siano sempre legate a caratteristiche costruttive e quindi oggettive ma, anzi, a

              circostanze diverse.
                    Le armi da sparo artistiche, in realtà, in parte fanno eccezione all’afferma-
              zione precedente laddove si parla dell’estetica dell’oggetto, di caratteristiche
              decorative di notevole pregio. Va però evidenziato che anche l’autore dell’og-
              getto viene a risaltare. Si comincia già a vedere, un’assimilazione con il concetto
              di bene culturale. Come per un’opera d’arte, infatti, anche l’importanza del rea-
              lizzatore viene ad acquisire significatività.
                    La definizione di arma rara non fa riferimento a caratteristiche costruttive
              ma, appunto, ad un dato numerico. Da notare sin da subito che quest’ultimo
              non è legato a quello ab origine, ossia al numero di oggetti costruiti, quanto al

              numero di oggetti “rinvenuti”.
                    Si tratta pertanto di un criterio dinamico.

              (12)  A riguardo si veda Glauco ANGELETTI, Intervento pubblicato, in Atti del quarto convegno
                    nazionale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1987, pagg. 105-113.

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