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DOTTRINA
Per realizzare la piena conformità dell’attività amministrativa al GDPR
sussiste anche l’ulteriore obbligo di effettuare una “valutazione di impatto sulla
protezione dei dati personali” (cosiddetta DPIA: Data Protection Impact
Assessment).
Infatti l’art. 35, paragrafo 3, lettera a) GDPR impone al titolare di effet-
tuare una valutazione di impatto nel caso di “una valutazione sistematica e globale di
aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa
la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo
analogo significativamente su dette persone fisiche”.
(22)
Tale valutazione è un processo inteso a:
➣ descrivere sistematicamente il trattamento e le relative finalità;
➣ valutarne la necessità e la proporzionalità;
➣ contribuire a gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche
derivanti dal trattamento di dati personali, valutando detti rischi e determinando
le misure per affrontarli.
Il Gruppo di Lavoro WP29, nelle linee Guida WP251 individua le misure
(23)
da introdurre per far fronte ai rischi , le quali, analogamente a quanto indicato
dal Consiglio di stato nella Sentenza n. 8472/2019, potrebbero comprendere:
➣ informare l’interessato dell’esistenza e della logica utilizzata nel processo
decisionale automatizzato;
➣ spiegare l’importanza e le conseguenze previste del trattamento per l’in-
teressato;
➣ fornire all’interessato i mezzi per opporsi alla decisione;
➣ consentire all’interessato di esprimere il proprio punto di vista.
Un’ultima indicazione finale operativa: tutte le Pubbliche Amministrazioni
possono comunque fare affidamento sul Responsabile della Protezione dei Dati
(RPD o DPO: Data Protection Officer) che sono obbligate a designare e che aven-
do una conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di pro-
tezione dei dati costituisce un qualificato supporto funzionale a garantire la com-
pliance al GDPR e quindi un corretto uso degli algoritmi nei procedimenti
amministrativi.
(22) Così § I delle Linee Guida in materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati
WP248 rev. 01, adottate dal WP29 il 4 ottobre 2017. Vds. anche art. 35, paragrafo 7 GDPR.
(23) § VI delle Linee Guida sul processo decisionale automatizzato WP251 rev. 01 adottate dal
WP29 il 6 ottobre 2018.
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