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IL GDPR VOLANO DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
laddove sussistano tali eccezioni, in qualunque caso, devono essere adottate
misure appropriate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi del-
l’interessato, riconoscendo sempre almeno il diritto di:
➣ ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento;
➣ esprimere la propria opinione;
➣ contestare la decisione.
La regola è perfettamente in linea con l’idea di fondo sottesa all’intero
impianto del GDPR secondo la quale l’interessato deve sempre avere il controllo
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sui propri dati personali per garantire il diritto fondamentale alla protezione
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dei dati .
Ne è conferma il Considerando 71 del GDPR che afferma la necessità che
ogni processo decisionale automatizzato dovrebbe essere subordinato a garan-
zie adeguate, che dovrebbero comprendere la specifica informazione all’interes-
sato e il diritto di ottenere l’intervento umano, di esprimere la propria opinione,
di ottenere una spiegazione della decisione conseguita dopo tale valutazione e
di contestare la decisione.
5. Il Conceptual Framework per l’uso di algoritmi nei procedimenti amministrativi
In questo chiaro e coerente quadro normativo la sentenza n. 8472/2019
costruisce uno schema procedurale che prevede la necessità di vincolare l’utiliz-
zo di algoritmi in sede decisoria pubblica a due elementi di minima garanzia ed
al rispetto di tre principi guida.
Alla luce della disciplina di origine sovranazionale assumono rilievo fon-
damentale due aspetti preminenti, quali elementi di minima garanzia:
➣ la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati. Sul ver-
sante della piena conoscibilità, rilievo preminente ha il principio della trasparenza, da inten-
dersi sia per la stessa Pubblica Amministrazione titolare del potere per il cui esercizio viene
previsto il ricorso allo strumento dell’algoritmo, sia per i soggetti incisi e coinvolti dal potere
stesso;
➣ l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere
la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo. Sul
versante della verifica degli esiti e della relativa imputabilità, deve essere garantita la verifica
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a valle, in termini di logicità e di correttezza degli esiti .
(16) Vds. Considerando 7 GDPR.
(17) Il diritto fondamentale alla protezione dei dati è stabilito dall’articolo 8, paragrafo 1, della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) e dall’articolo 16, paragrafo 1, del
trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
(18) Vengono riportate in corsivo le espressioni testuali della Sentenza in esame.
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