Page 22 - Rassegna 2021-4
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DOTTRINA




              1.  Introduzione
                    Pensare a un’arma come ad un bene culturale, quindi da tutelare, non è
              riflessione immediata, anche per un giurista esperto. D’altra parte, come è stato
                                                                                           (2)
              scritto, la nozione di bene culturale: [non può che essere una nozione aperta , non rinve-
              nibile direttamente ed esclusivamente nella normativa, e ottenibile mediante un rinvio a discipline
              non giuridiche, di tal ché il contenitore creato dal diritto viene riempito dai contenuti offerti da

              altre discipline - storiche, estetiche, ecc. -, che si evolvono nel progressivo evolversi della storia, degli
              interessi che, nella categoria dei beni cosiddetti “culturali”, l’ordinamento intende garantire] .
                                                                                                   (3)
                    Se poi tale nozione viene applicata ad “oggetti arma” perfettamente fun-
              zionanti e quindi potenzialmente letali, diviene non solo ancora più complesso,
              ma anche di difficile accettazione, soprattutto in una legislazione, quale quella
              italiana, che in materia di armi tende ad essere generalmente restrittiva, soprat-
                                                                             (4)
              tutto in confronto ad altri paesi d’Europa e del mondo .
                    Se la dottrina e la giurisprudenza in materia di armi antiche sono abbastan-
              za ricche e orientate, probabilmente anche per la casistica che nel corso del
                                                                                                     (5)
              tempo ha portato all’attenzione di studiosi e magistrati tale tipologia di armi ,
              ben più rari sono gli approfondimenti scientifici in materia di armi rare, artisti-
                                             (6)
              che e di importanza storica .
              (2)   P. CARPENTIERI,  Tutela e valorizzazione dei beni culturali, in  Urbanistica e app., n. 9/2003; L.
                    CASINI, “Le parole e le cose”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale - il commento,
                    in Giornale dir. amm., n. 3/2014; M. CAMMELLI, L’ordinamento dei beni culturali tra continuità e inno-
                    vazione, in Aedon, n. 3/2017; F. SALVIA, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbani-
                    stici, in Riv. giur. dell’edilizia, n. 2/2018; A. BARTOLINI, Il Bene culturale e le sue plurime concezioni,
                    in  Diritto amm., n. 2/2019; A. L. TARASCO,  Il patrimonio culturale. Concetto, problemi, confini,
                    Napoli, Editoriale scientifica, 2019.
              (3)   M. ASARO, Vincolo culturale: l’opinabilità della valutazione rientra nella discrezionalità tecnica, (nota a
                    Cons. Stato, Sez. Sesta, sent. 4 settembre 2020, n. 5357) in GiustAmm., n. 10/2020. Vedasi
                    anche A. POGGI, Verso una definizione aperta di «bene culturale», in www.giustizia-amministrativa.it,
                    2003; P. CARPENTIERI, La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell’ar-
                    ticolo 9 della Costituzione, su www.giustizia-amministrativa.it, 2005.
              (4)   Il sito gunpolicy.org, espressione della Sydney School of  Public Health dell’University of  Sydney è pro-
                    babilmente il sito più aggiornato ed accurato in materia di gun control policies e riporta, nelle
                    oltre duecentomila pagine web dedicate, le normative in materia di armi di quasi tutti i paesi
                    del mondo. Nella catalogazione, effettuata sulla base di una serie di requisiti, delle normative
                    di controllo delle armi, definisce la normativa italiana come restricted. Ciononostante appare
                    opportuno, anche per il prosieguo del discorso, già riferire che, per il solo concetto di arma
                    antica, invece, altri paesi del mondo sono stati molto più restrittivi, ritenendo antiche le armi
                    antecedenti al 1870 (in Italia 1890). A riguardo si veda G.  ANGELETTI,  Le armi antiche.
                    Disciplina dei materiali non funzionanti, in Atti del quattordicesimo convegno nazionale di studio sulla
                    disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1998, pagg. 177-180.
              (5)   Anche, probabilmente, grazie a quell’ampio spettro di produzione industriale, spesso italiana,
                    legata alle repliche di armi antiche.
              (6)   Escludendo i vari volumi che trattano il diritto delle armi e che dedicano, quasi sempre, uno
                    spazio davvero limitato a questa peculiare branca, (tra i tanti, G. BELLAGAMBA, P. VIGNA, Armi,
                    munizioni, esplosivi: disciplina penale e amministrativa, Milano, Giuffrè editore, 2008, pagg. 385-401)
                    si ricordano gli atti dei Convegni sulla disciplina delle armi tenutisi a Brescia tra il 1984 e il 2008.

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