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DOTTRINA
1. Introduzione
Pensare a un’arma come ad un bene culturale, quindi da tutelare, non è
riflessione immediata, anche per un giurista esperto. D’altra parte, come è stato
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scritto, la nozione di bene culturale: [non può che essere una nozione aperta , non rinve-
nibile direttamente ed esclusivamente nella normativa, e ottenibile mediante un rinvio a discipline
non giuridiche, di tal ché il contenitore creato dal diritto viene riempito dai contenuti offerti da
altre discipline - storiche, estetiche, ecc. -, che si evolvono nel progressivo evolversi della storia, degli
interessi che, nella categoria dei beni cosiddetti “culturali”, l’ordinamento intende garantire] .
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Se poi tale nozione viene applicata ad “oggetti arma” perfettamente fun-
zionanti e quindi potenzialmente letali, diviene non solo ancora più complesso,
ma anche di difficile accettazione, soprattutto in una legislazione, quale quella
italiana, che in materia di armi tende ad essere generalmente restrittiva, soprat-
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tutto in confronto ad altri paesi d’Europa e del mondo .
Se la dottrina e la giurisprudenza in materia di armi antiche sono abbastan-
za ricche e orientate, probabilmente anche per la casistica che nel corso del
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tempo ha portato all’attenzione di studiosi e magistrati tale tipologia di armi ,
ben più rari sono gli approfondimenti scientifici in materia di armi rare, artisti-
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che e di importanza storica .
(2) P. CARPENTIERI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali, in Urbanistica e app., n. 9/2003; L.
CASINI, “Le parole e le cose”: la nozione giuridica di bene culturale nella legislazione regionale - il commento,
in Giornale dir. amm., n. 3/2014; M. CAMMELLI, L’ordinamento dei beni culturali tra continuità e inno-
vazione, in Aedon, n. 3/2017; F. SALVIA, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbani-
stici, in Riv. giur. dell’edilizia, n. 2/2018; A. BARTOLINI, Il Bene culturale e le sue plurime concezioni,
in Diritto amm., n. 2/2019; A. L. TARASCO, Il patrimonio culturale. Concetto, problemi, confini,
Napoli, Editoriale scientifica, 2019.
(3) M. ASARO, Vincolo culturale: l’opinabilità della valutazione rientra nella discrezionalità tecnica, (nota a
Cons. Stato, Sez. Sesta, sent. 4 settembre 2020, n. 5357) in GiustAmm., n. 10/2020. Vedasi
anche A. POGGI, Verso una definizione aperta di «bene culturale», in www.giustizia-amministrativa.it,
2003; P. CARPENTIERI, La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell’ar-
ticolo 9 della Costituzione, su www.giustizia-amministrativa.it, 2005.
(4) Il sito gunpolicy.org, espressione della Sydney School of Public Health dell’University of Sydney è pro-
babilmente il sito più aggiornato ed accurato in materia di gun control policies e riporta, nelle
oltre duecentomila pagine web dedicate, le normative in materia di armi di quasi tutti i paesi
del mondo. Nella catalogazione, effettuata sulla base di una serie di requisiti, delle normative
di controllo delle armi, definisce la normativa italiana come restricted. Ciononostante appare
opportuno, anche per il prosieguo del discorso, già riferire che, per il solo concetto di arma
antica, invece, altri paesi del mondo sono stati molto più restrittivi, ritenendo antiche le armi
antecedenti al 1870 (in Italia 1890). A riguardo si veda G. ANGELETTI, Le armi antiche.
Disciplina dei materiali non funzionanti, in Atti del quattordicesimo convegno nazionale di studio sulla
disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1998, pagg. 177-180.
(5) Anche, probabilmente, grazie a quell’ampio spettro di produzione industriale, spesso italiana,
legata alle repliche di armi antiche.
(6) Escludendo i vari volumi che trattano il diritto delle armi e che dedicano, quasi sempre, uno
spazio davvero limitato a questa peculiare branca, (tra i tanti, G. BELLAGAMBA, P. VIGNA, Armi,
munizioni, esplosivi: disciplina penale e amministrativa, Milano, Giuffrè editore, 2008, pagg. 385-401)
si ricordano gli atti dei Convegni sulla disciplina delle armi tenutisi a Brescia tra il 1984 e il 2008.
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