Page 23 - Rassegna 2021-4
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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
                                         TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE




                        Queste ultime, tuttavia, pongono una serie di problematiche interpreta-
                  tive, a volte anche molto concrete, che per le armi antiche vengono superate
                  de plano.


                  2.  Le armi rare, artistiche e di importanza storica nella normativa italiana
                        Nell’ambito del ginepraio di norme applicabili al mondo delle armi

                                                                                 (7)
                  (tenendo ben separato quelle su munizioni ed esplosivi)  il legislatore italiano
                  con grandissimo anticipo a livello mondiale, ha iniziato a recepire la possibile
                  omologazione tra arma e bene culturale da tutelare.
                        Già il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (RD 773/1931 )
                                                                                                        (8)
                  aveva infatti riconosciuto la possibilità di collezionare armi antiche, artistiche o
                                    (9)
                  rare (artt. 31-32)  in questo evidenziandone subito la “specificità” (la collezione
                  di armi comuni vedrà la luce, normativamente, solamente con la legge
                  110/1975).
                        Tale peculiarità si evidenziava non solo nel dettato normativo in sé quanto
                  anche nelle differenze di incombenze - anche sostanziali - cui il titolare di

                  licenza per armi antiche artistiche o rare era tenuto e che verranno più avanti
                  analizzate. La successiva normativa basilare in materia di armi, alle categorie di
                  armi “antiche”, “rare” “e “artistiche” aggiungeva poi, di fatto, quella delle armi
                  “di importanza storica”  senza, però darne una vera e propria definizione.
                                             (10)
                        Sorgeva quindi un vero problema che verrà sanato, almeno solo in parte,
                                                                                                       (11)
                  solo nel 1982: che cosa è un’arma rara, artistica o di importanza storica ?
                  Quale ne è la definizione giuridica?

                        Tra di essi si ricordano i diversi interventi di G. ANGELETTI e D. DIOTALLEVI, che verranno,
                        di volta in volta, citati in nota. Un riassunto di quegli interventi, infine, in A. FOJADELLI, S.
                        DRAGONE (a cura di), Dizionario ragionato delle armi. Compendio degli argomenti trattati nei convegni
                        di studio sulle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 2009.
                  (7)   Così, tra gli altri, A. ERRANTE PARRINO, Armi e addestramento alle tecniche di tiro-difensivo-operativo-
                        sportivo. Disciplina giuridica e tecnologia delle armi, munizioni, balistica, fondine, esplosivi e procedure di
                        intervento, Roma, Laurus Robuffo 2007, pag. 51.
                  (8)   D’ora in avanti TULPS.
                  (9)   Peraltro il TULPS nella sua versione del 1931 riprendeva analoga norma già contenuta nel
                        testo unico del 1926.
                  (10)  Così infatti l’art. 10 comma 7 di quella legislazione, che, testualmente cita restano ferme le
                        disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le
                        armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al
                        1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890
                        sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l’interno
                        e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
                        Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma.
                  (11)  D’ora in poi, quando si parlerà generalmente di armi rare, artistiche e di importanza storica
                        si userà l’acronimo RAIS.

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