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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Un’arma che oggi viene rinvenuta in numero notevole di esemplari e quin-
di certamente non rara, domani potrà invece esserlo.
La definizione di arma di importanza storica esula completamente dal tipo
di oggetto (eccetto per l’arma da guerra o tipo guerra) ma guarda al soggetto
cui è collegata (evidentemente non per costruzione, perché si ritornerebbe
all’arma artistica, quanto al detentore, proprietario o utilizzatore) o all’evento
cui è strettamente legata. Ma chi attesta che un’arma è rara, artistica o storica?
Per quanto concerne l’accertamento di arma RAIS, in modo piuttosto originale
(specialmente per una norma risalente al 1982), il legislatore italiano ha lasciato
tale incombenza prioritariamente al privato detentore che in sede di denuncia
all’autorità di PS deve documentare “sufficientemente” tale qualità e, solo qua-
lora questa documentazione non sia bastevole, l’autorità statale interviene
mediante la chiamata in causa, da parte dell’Autorità di PS o dei suoi terminali
sul territorio (Commissariato di PS/Stazione Carabinieri), dell’organismo peri-
ferico dell’oggi denominato Ministero della Cultura (MdC) che a sua volta potrà
avvalersi della consulenza di un esperto secondo quanto previsto dall’art. 32
della legge 110/1975 .
(13)
Tale inversione, va da sé, deriva proprio dall’assenza di caratteristiche
costruttive intrinseche all’arma che l’autorità statale potrebbe (o dovrebbe)
conoscere di per sé.
3. Le attività possibili sulle armi RAIS
In materia di acquisto e porto non esiste una specifica normativa riguar-
(14)
dante le armi RAIS le quali, pertanto, sono da assimilarsi alle armi antiche, a
(15)
quelle comuni da sparo o a quelle da guerra a seconda della loro tipologia .
La licenza di collezione per le armi RAIS, che peraltro è titolo di acquisto
(16)
(13) “[…] Le armi antiche e artistiche comunque versate all’autorità di Pubblica Sicurezza o alle
direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto
nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio. Le armi riconosciute
di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrin-
tendenza delle gallerie competente per territorio. Tale disciplina non si applica alle armi in
dotazione ai Corpi armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione”.
(14) A. FOJADELLI, S. DRAGONE, op. cit. pagg. 15-16.
(15) Si ricordi che, per le sole armi antiche, e non anche per le RAIS, vige anche il dettato normativo,
sempre controverso, della legge 36/90 che permette detenzione, porto, trasporto e collezione di
armi antiche senza licenza o autorizzazione e purché “inidonee a recare offesa alle persone per
difetto ineliminabile della punta o del taglio ovvero dei congegni di lancio e di sparo”. Sul punto
si veda G. ANGELETTI, Le armi antiche. Disciplina dei materiali non funzionanti, in Atti del quattordice-
simo convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1998, pagg. 177-180.
(16) G. ANGELETTI, Intervento pubblicato in Atti del quarto convegno nazionale di studio sulla disciplina delle
armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1987, pag. 111.
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