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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Si tratta di quella che, in diritto civile, verrebbe definita un’espressione
polisenso (ex art. 1369 c.c.), una definizione sommaria, che però, in una materia
come quella delle armi le cui violazioni sono essenzialmente penalistiche ,
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rischia di andare in contrasto con il principio di tassatività laddove il termine
“sostanziale” sembrerebbe rientrare, secondo le definizioni della dottrina, negli
elementi concettuali “vaghi” o quantomeno “elastici” con tutte le conseguen-
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ti difficoltà.
Proseguendo nelle problematiche, va fatta notare l’eccessiva ambiguità di
alcune delle definizioni già analizzate. Si pensi, ad esempio, alle armi rare e di
importanza storica la cui definizione è legata al “numero limitato” o al collega-
mento delle stesse con personaggi o eventi di rilevanza storico-culturale.
Già il concetto di numero limitato è foriero di dubbi. Questo per due ordini
di motivi. In prima istanza da un mero punto di vista quantitativo. Cosa si intende
per limitato? Cento, mille, diecimila armi? Si tratta di un requisito, inoltre, par-
ticolarmente mutevole. Un ritrovamento o, per altro verso, l’eliminazione di
lotti interi di medesime armi possono cambiare la definizione giuridica di un
oggetto. Ed in una materia particolarmente delicata come quella delle armi (e
del sacrosanto controllo che un paese deve avere su quella tipologia di oggetti)
non è elemento da sottovalutare.
In secondo luogo da un punto di vista spaziale. Il numero limitato di un’ar-
ma è relativo solo al territorio nazionale, a quello comunitario o in generale
mondiale? Un’arma può risultare rara in Italia, perché magari ne è stata vietata
o limitata l’importazione ma magari realizzata in milioni di esemplari nel mondo.
Il verbo utilizzato dal DM 14 aprile 1982 “rinvenire” farebbe propendere, stante
anche la validità spaziale del dettato normativo, al territorio nazionale.
Tuttavia un’interpretazione del genere risulta di difficilissima applicazione
allorquando ad operare sono le norme comunitarie (e le armi non possono che
rientrare, pur con dei distinguo, nell’ambito della libera circolazione comunita-
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ria delle merci ) e internazionalistiche, ad esempio, nell’ambito della tutela del
(26) E la violazione in materia di omessa comunicazione dei cambiamenti sostanziali, ex art. 32
TULPS, rientra nell’ambito delle contravvenzioni, essendo punita con la pena dell’ammenda
fino a 516 euro (il TULPS, si ricorda, è stato esplicitamente escluso dagli atti normativi inte-
ressati dalla depenalizzazione di cui alla legge 67/2014 e successivo D.Lgs. 8/2016).
(27) Così in F. MANTOVANI, Diritto Penale. Parte Generale, Padova, CEDAM, 2007, pagg. 64-65.
Per i vari contributi sul principio di tassatività, nell’ambito della sterminata bibliografia in
merito, una menzione particolare per L. RISICATO, Gli elementi normativi della fattispecie penale:
profili generali e problemi applicativi, Milano, Giuffrè, 2004.
(28) A riguardo D. DIOTALLEVI, Le armi antiche sono da considerarsi ancora armi, oppure opere d’arte, sia
pure “minore”? Atti del nono convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia,
C.C.I.A.A., 1993 pagg. 125-127 aveva verificato che già nel Regolamento CEE n. 3911/92
del 9 dicembre 1992 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (oggi sostituito
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