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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
definitorie, dall’altro pone sul tavolo la, finora evitata, questione sistemica di
rapporto tra la normativa in materia di armi e quella in materia di beni culturali,
specialmente quando si parli di armi posteriori, come modello, al 1890.
Innanzitutto, è possibile parlare di arma come bene culturale? Ancorché
l’immediata risposta negativa sia ancora istintiva in molti, anche addetti ai lavori,
non si può che rispondere affermativamente. E questo non solo, in un ragiona-
mento quasi tautologico, perché le norme in materia, come si vedrà, si attagliano
perfettamente all’oggetto arma, ma anche da un punto di vista eminentemente
storico-scientifico. Alcune armi, infatti, sono da ritenersi vere e proprie opere
d’arte, sia in senso puramente estetico e figurativo, ma anche per l’interesse sto-
rico, decorativo e tecnico scientifico che rivestono alla luce delle tecniche di
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costruzione, da codificarsi e confrontarsi in una prospettiva comparatistica,
delle tecniche di utilizzo e dei riflessi sociali derivanti dall’evoluzione tecnologi-
ca .
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Non è un caso se, ormai, anche le istituzioni museali, principalmente pub-
bliche, ma non solo, dedicate esclusivamente o anche agli oggetti/arma siano
un patrimonio profondamente presente nel tessuto culturale italiano, non più
(o non solo) nella forma classica di “museo sacrario” o “collezione dinastica”.
In questo senso deve ritenersi che l’arma non debba essere oggetto di
interesse culturale solo nella sua singolarità, ma anche nella sua contestualizza-
zione con momenti sociali e politici, quand’anche ci si trovasse di fronte a pro-
duzioni preindustriali o industriali .
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La immediata stranezza concettuale di quest’ultimo punto deriva unica-
mente dall’interpretazione dell’oggetto-arma ancora e solo come arma/offesa,
interpretazione tipicamente di ambito militare o di polizia che dimentica le pos-
sibilità scientifiche di studio da un punto di vista storico, artistico, ma anche tec-
nologico di certune armi. Già il DM 14 aprile 1982, invece, aveva cercato, pur a
seguito di modifiche che ne avevano diminuito il portato innovatore, di: “affer-
mare chiaramente che le armi antiche, rare o di importanza storica perdono il loro carattere
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squisitamente offensivo per rientrare nella più vasta ed importante categoria dei beni storici” .
(31) D. DIOTALLEVI, Le armi antiche sono da considerarsi ancora armi, oppure opere d’arte, sia pure “minore”,
in Atti del nono convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1993,
pagg. 123-127.
(32) G. ANGELETTI, Le armi e i musei in Atti del ventunesimo convegno nazionale di studio sulla disciplina
delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 2005, pagg.129-136.
(33) G. ANGELETTI, Intervento pubblicato in Atti del quarto convegno nazionale di studio sulla disciplina delle
armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1987, pagg. 105-113, nonché, con riguardo all’esportazione di beni
culturali anche G. ANGELETTI, intervento pubblicato in Atti del nono convegno nazionale di studio sulla
disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1993, pagg.101-106.
(34) Idem, pagg. 107-108.
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