Page 31 - Rassegna 2021-4
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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
                                         TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE




                  definitorie, dall’altro pone sul tavolo la, finora evitata, questione sistemica di
                  rapporto tra la normativa in materia di armi e quella in materia di beni culturali,
                  specialmente quando si parli di armi posteriori, come modello, al 1890.
                        Innanzitutto, è possibile parlare di arma come bene culturale? Ancorché
                  l’immediata risposta negativa sia ancora istintiva in molti, anche addetti ai lavori,
                  non si può che rispondere affermativamente. E questo non solo, in un ragiona-
                  mento quasi tautologico, perché le norme in materia, come si vedrà, si attagliano

                  perfettamente all’oggetto arma, ma anche da un punto di vista eminentemente
                  storico-scientifico. Alcune armi, infatti, sono da ritenersi vere e proprie opere
                  d’arte, sia in senso puramente estetico e figurativo, ma anche per l’interesse sto-
                  rico, decorativo e tecnico scientifico che rivestono  alla luce delle tecniche di
                                                                           (31)
                  costruzione, da codificarsi e confrontarsi in una prospettiva comparatistica,
                  delle tecniche di utilizzo e dei riflessi sociali derivanti dall’evoluzione tecnologi-
                  ca .
                    (32)
                        Non è un caso se, ormai, anche le istituzioni museali, principalmente pub-
                  bliche, ma non solo, dedicate esclusivamente o anche agli oggetti/arma siano
                  un patrimonio profondamente presente nel tessuto culturale italiano, non più

                  (o non solo) nella forma classica di “museo sacrario” o “collezione dinastica”.
                        In questo senso deve ritenersi che l’arma non debba essere oggetto di
                  interesse culturale solo nella sua singolarità, ma anche nella sua contestualizza-
                  zione con momenti sociali e politici, quand’anche ci si trovasse di fronte a pro-
                  duzioni preindustriali o industriali .
                                                        (33)
                        La immediata stranezza concettuale di quest’ultimo punto deriva unica-
                  mente dall’interpretazione dell’oggetto-arma ancora e solo come arma/offesa,

                  interpretazione tipicamente di ambito militare o di polizia che dimentica le pos-
                  sibilità scientifiche di studio da un punto di vista storico, artistico, ma anche tec-
                  nologico di certune armi. Già il DM 14 aprile 1982, invece, aveva cercato, pur a
                  seguito di modifiche che ne avevano diminuito il portato innovatore, di: “affer-
                  mare chiaramente che le armi antiche, rare o di importanza storica perdono il loro carattere
                                                                                                       (34)
                  squisitamente offensivo per rientrare nella più vasta ed importante categoria dei beni storici” .

                  (31)  D. DIOTALLEVI, Le armi antiche sono da considerarsi ancora armi, oppure opere d’arte, sia pure “minore”,
                        in Atti del nono convegno nazionale di studio sulla disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1993,
                        pagg. 123-127.
                  (32)  G. ANGELETTI, Le armi e i musei in Atti del ventunesimo convegno nazionale di studio sulla disciplina
                        delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 2005, pagg.129-136.
                  (33)  G. ANGELETTI, Intervento pubblicato in Atti del quarto convegno nazionale di studio sulla disciplina delle
                        armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1987, pagg. 105-113, nonché, con riguardo all’esportazione di beni
                        culturali anche G. ANGELETTI, intervento pubblicato in Atti del nono convegno nazionale di studio sulla
                        disciplina delle armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1993, pagg.101-106.
                  (34)  Idem, pagg. 107-108.

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