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LE ARMI RARE, ARTISTICHE E DI IMPORTANZA STORICA TRA DIRITTO DI POLIZIA E
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
coattiva (art. 43 CBCP) che dispone che “Il Ministero ha facoltà di far traspor-
tare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al
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fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ”.
Teoricamente, quindi, un’arma dichiarata di interesse culturale, di pro-
prietà privata, potrebbe essere, da un organo dello Stato che non è Autorità di PS
(come gli organi del MdC), coattivamente trasportata e condotta in un altro
luogo poiché non si ritiene il proprietario sufficientemente in grado di garan-
(43)
tirne la conservazione , in aperta antinomia normativa con tutto il diritto di
polizia che pone le armi sotto il controllo preventivo e successivo delle sole
Autorità di Pubblica sicurezza. Per altro verso, però, le armi sottoponibili a
dichiarazione di interesse ma non definite RAIS, sono concretamente scono-
sciute, se non casualmente, dagli organismi del MdC così come il loro poten-
ziale assoggettamento alla normativa sull’interesse culturale è ovviamente sco-
nosciuta anche all’Autorità di PS poiché il cittadino che denuncia la detenzio-
ne/acquisto dell’arma non ha alcun obbligo di comunicare l’eventuale interesse
storico-artistico dell’oggetto, comunque sottoposto alle altre normative in
materia di armi.
Questa inconoscibilità, che forse poco interessa chi opera in regime di
diritto di polizia, poiché la regolamentazione è comunque sussistente, è però
gravemente lesiva della possibilità di tutela del bene culturale che potrebbe
anche andare perduto (perché consegnato per la distruzione) , essere esportato
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con relativa facilità o quantomeno rimanere sconosciuto.
Altra discrasia da far risaltare è legata al concetto di “detentore a qual-
siasi titolo” di cui si parla nel CBCP per quanto concerne i beni sottoponibili
a dichiarazione di interesse. Secondo il diritto dei beni culturali, infatti, rispetto
alla prioritaria necessità di verificare e, se del caso, sottoporre a tutela, diviene
addirittura secondario il titolo di proprietà, acquisto, o comunque detenzione
del bene che invece, nel diritto di polizia e con riguardo alle armi, è fonda-
mentale.
(42) Purtuttavia, per completezza espositiva, bisogna ricordare che già l’art. 9 del DM 14 aprile
1982 aveva previsto che, in caso di rifiuto della licenza di collezione RAIS, il detentore
dovesse cedere i materiali entro trenta giorni ad un altro soggetto e, in caso di inottempe-
ranza, il Questore avrebbe dovuto disporre di consegnare e custodire le armi (a spese del-
l’interessato), su indicazione dell’ufficio periferico del MdC presso la Direzione di
Artiglieria (oggi CE.RI.MANT o SE.RI.MANT dell’Esercito italiano) o altro ufficio o ente
pubblico idoneo.
(43) Per il discorso della sicurezza il diritto di polizia ha le proprie norme, ad oggi rinvenienti
nell’art. 20-bis della legge 110/1975.
(44) E l’esperto ex art. 32 della legge 110/1975, deputato a controllarla, in assenza di particolari
elementi o indizi presenti nelle carte, per le armi legate alla vicinanza con un evento o un per-
sonaggio, difficilmente potrebbe riconoscerla come di interesse culturale.
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