Page 26 - Rassegna 2021-4
P. 26
DOTTRINA
(17)
e trasporto, ha carattere permanente (art. 32 TULPS e art. 47 Reg. Att. ) e deve
contenere, oltre evidentemente ai dati richiesti per le collezioni di armi comuni,
(18)
anche l’indicazione dell’epoca cui risalgono le armi . Il carattere permanente
della licenza di collezione non esenta, a pena di ammenda, il titolare dal denun-
ciare al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o il luogo di deposito.
Sul concetto di “cambiamento sostanziale”, definizione certamente ambi-
(19)
gua, è intervenuta la giurisprudenza della Suprema Corte nel 1986 statuendo
che il concetto ha a riguardo la “natura della collezione, e cioè se da armi arti-
stiche si passa ad armi antiche o da armi corte ad armi lunghe e viceversa”.
Appare di tutto interesse che, seppur la norma parli di un’unica licenza di col-
lezione per le armi antiche rare o artistiche, di fatto la giurisprudenza ha inteso
ritenere le varie tipologie di armi come distinte tanto che, l’eventuale cambia-
mento della tipologia comporta il “cambiamento sostanziale” da denunciare
all’Autorità di PS.
La Suprema Corte, però, si è espressa sul cambiamento sostanziale solo da
un punto di vista strettamente qualitativo, asserendo, in ambito quantitativo che
“quest’ultima circostanza [i cambiamenti sostanziali] si verifica […] non già
quando il numero delle armi subisce un mutamento. Sul tema anche la dottrina
è stata piuttosto scarna, limitandosi a denotare che non vi è obbligo di denuncia
(20)
di ogni singola variazione quantitativa .
La licenza di collezione permette di detenere (e non portare) armi antiche,
artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a otto . Tale
(21)
(22)
numero si deduce dall’art. 7 DM 14 aprile 1982 che, infatti, deroga all’art. 38,
comma 3 TULPS che esenta esplicitamente i “possessori di raccolte autorizzate
di armi artistiche e rare” dall’obbligo di denuncia. Un numero di armi inferiore
a quel numero, infatti, non fa venir meno l’obbligo di denuncia di detenzione.
Lo scopo della norma è chiaro poiché, in presenza di un nutrito numero
di oggetti concede una licenza (che evidentemente contiene l’elencazione degli
oggetti presenti, quantomeno inizialmente), mentre per un numero inferiore, in
virtù della necessaria tracciabilità degli oggetti-armi, richiede l’esplicita denuncia
(17) A riguardo anche Cass. Pen., Sez. Prima, n. 9334/1998 sulla non omologazione tra licenza
di collezione di armi antiche, rare artistiche e quella per armi comuni da sparo.
(18) Così il citato art. 47, Reg. Att., modificato nel senso dal DPR 311/2001.
(19) Cass. Pen., Sez. Prima, n. 9456 del 28 febbraio 1986.
(20) G. ANGELETTI, Intervento pubblicato in Atti del quarto convegno nazionale di studio sulla disciplina delle
armi, Brescia, C.C.I.A.A., 1987, pag. 111.
(21) Ma non il loro munizionamento.
(22) Tuttavia nulla vieta che si possa richiedere per un numero inferiore di armi, a maggior ragione
trattandosi di una licenza permanente.
24