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IL GDPR VOLANO DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
3. Uso degli algoritmi nei procedimenti amministrativi
(9)
In questo scenario si è inserito il Consiglio di Stato, Sez. Sesta, che con la
Sentenza 13 dicembre 2019, n. 8472, riprendendo un tema che era già stato ogget-
to di attenzione con la Sentenza 8 aprile 2019, n. 2270, della stessa Sezione, ha rico-
nosciuto quella particolare situazione che, anche in sede dottrinaria, è stata
efficacemente qualificata con l’espressione di “rivoluzione 4.0” la quale, riferita
all’amministrazione pubblica e alla sua attività, descrive appunto la possibilità
che il procedimento di formazione della decisione amministrativa sia affidato
a un software, nel quale vengono immessi una serie di dati (cosiddetti inputs) così
da giungere, attraverso l’automazione della procedura, alla decisione finale (out-
put). Tale modello è applicabile sia all’attività amministrativa vincolata sia a
quella discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel
perseguimento del pubblico interesse. Il Supremo Consesso ha anche eviden-
(10)
ziato che l’utilizzo di una procedura informatica che conduca direttamente alla decisione
finale non deve essere stigmatizzata ma, in linea di massima, incoraggiata anche perché com-
porta numerosi vantaggi quali, ad esempio:
➣ la notevole riduzione dei tempi di sviluppo dei procedimenti per operazioni meramen-
te ripetitive e prive di discrezionalità;
➣ l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere
umano);
➣ la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata.
Quindi, premessa la generale ammissibilità degli strumenti informatici nei
procedimenti amministrativi il Consiglio di Stato, con la sentenza in esame,
estrapolando e sistematizzando alcune particolari disposizioni poste dal GDPR,
ha disegnato un modello operativo, funzionale a guidare le Pubbliche
Amministrazioni verso un corretto uso dei software nell’azione amministrativa.
4. Le disposizioni del GDPR funzionali alla costruzione di un
Conceptual Framework
Tra queste disposizioni si fa riferimento agli articoli 13 e 14 GDPR che
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impongono alle Pubblica Amministrazione, quali titolari del trattamento ,
(9) Si segnala anche la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta - 30 del 2 gennaio 2020, che
ha riconosciuto l’autore del software come parte controinteressata all’ostensione nei procedi-
menti per l’accesso ai documenti amministrativi.
(10) Vengono riportate in corsivo le espressioni testuali della Sentenza in esame.
(11) L’art. 4, paragrafo 1, n. 7 del GDPR definisce come “titolare”: “la persona fisica o giuridica,
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, deter-
mina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali”.
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