Page 203 - Rassegna 2021-4
P. 203

L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA




                  cazione dell’Arma “Guida per le segnalazioni”, che disciplina attentamente le
                  informazioni rilevanti oggetto di comunicazione tenendo debitamente presente
                                                           (9)
                  e rispettando il segreto investigativo .
                        Ogni dislocazione operativa è obbligata a trasmettere alla propria scala
                  gerarchica, in modo sintetico e attenendosi al mero fatto reato, le informative
                  di reato inoltrate all’autorità giudiziaria.
                        Attraverso una serie di disposizioni a carattere interno, è stato infatti sta-
                  bilito che le segnalazioni ai superiori gerarchici debbano limitarsi a riportare gli
                  elementi essenziali del fatto, escludendo qualsiasi aspetto di interesse investiga-
                  tivo e con l’osservanza degli obblighi di cui al c.p.p. e delle relative norme di
                  attuazione .
                             (10)
                        Tale disposizione regolamentare non avrebbe mai potuto validamente
                  derogare alla disciplina in tema di segreto investigativo, introdotta dall’art. 329 c.p.p.
                  con superiore forza di legge. Così, l’espressione “indipendentemente dagli
                  obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale”, attraverso un
                  sia pur generoso ricorso alla natura polisensa dell’avverbio iniziale, è stata fin
                  dall’origine intesa nel senso che tali obblighi devono essere “fatti salvi”; ed
                  essendosi dunque esclusa, perché impedita dal rango della fonte, ogni deroga al

                  segreto investigativo, l’art. 237 del DPR n. 90 del 2010 è stato infine effettiva-
                  mente applicato solo in vista di un coordinamento informativo a finalità orga-
                            (11)
                  nizzative .


                  3.  Norme di attuazione del codice di procedura penale. Il procedimento
                     disciplinare
                        Il precipitato di eventuali violazioni alle norme sopra esposte porterà l’am-
                  ministrazione della giustizia ad attivare la procedura cui agli articoli 16 e 17 delle
                  norme di attuazione del codice di procedura penale (là dove non costituiscano
                  fattispecie di reato).
                        Tale procedimento assume la veste di “procedimento disciplinare” avente
                                          (12)
                  natura amministrativa .
                        Il personale che svolge funzioni di polizia giudiziaria rimane disciplinato
                  dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza (art. 10 disp. att.
                  c.p.p.), anche quando è inquadrato nell’organico delle sezioni di polizia giudi-
                  ziaria.


                  (9)   Pubblicazione G4 dell’Arma dei Carabinieri, “Guida per le segnalazioni”.
                  (10)  Delibera del Consiglio superiore della Magistratura del 15 giugno 2017.
                  (11)  Corte cost., 6 dicembre 2018, n. 229.
                  (12)  Corte Cost. 4 dicembre 1998, n. 394.

                                                                                                      201
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208