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STUDI MILITARI
I giudici vennero chiamati a valutare la condotta di un Comandante di
Stazione che:
➣ dopo avere ostacolato il colloquio fra il Cap. Q. e il Brig. R., quando era
stato richiesto dall’ufficiale di allontanarsi per potergli consentire di parlare con
l’altro militare, aveva replicato al Cap. Q. che doveva essere lui a uscire perché
quello era il suo ufficio: “No, l’ufficio è mio, esca lei”;
➣ aveva rispedito al Cap. Q. in busta chiusa - per dimostrare di non voler-
ne prendere visione - una missiva contenuta in un plico sigillato che il superiore
gli aveva inviato, poi risultato essere un provvedimento di “esortazione ad un
più diligente e corretto assolvimento dei compiti di comando riferiti al settore
della polizia giudiziaria”.
Il contrasto su cui si sono innestate le due condotte incriminate, si profilava
- per la verifica inerente alla potenzialità offensiva e ingiuriosa delle condotte, nel
più ampio ambito dell’accertamento della natura dell’intervento del superiore
gerarchico. Era necessario stabilire se esso fosse stato ispirato dalla volontà di
compiere un - possibile e, se del caso, doveroso - atto di coordinamento ammini-
strativo fra le unità dipendenti al fine dell’ottimale organizzazione del servizio,
oppure se esso si fosse mosso nel senso di interloquire nell’ambito dei rapporti
tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria del Comandante di Stazione durante
indagini di polizia giudiziaria. Il tema, di sicura importanza, è stato sovente affron-
tato anche dall’elaborazione svolta dalla giurisprudenza costituzionale quando ha
saggiato la conformità di diverse norme con l’art. 109 Cost.: tale disposizione sta-
bilisce che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria e,
così, esprime il preciso, non equivocabile, significato di scolpire i due termini del
rapporto di dipendenza funzionale, con riferimento all’autorità giudiziaria e alla
polizia giudiziaria, in modo da escludere interferenze di altri poteri nella condu-
zione delle indagini, pur quando tali poteri promanino dalla medesima scala
gerarchica dell’operatore di polizia incaricato della conduzione delle indagini: è
proprio in virtù di questa salvaguardia assicurata dalla Carta fondamentale alla
dipendenza funzionale che la direzione delle indagini risulta effettivamente riser-
vata all’autonoma iniziativa e determinazione dell’autorità giudiziaria medesima.
Si è, sul punto, sottolineato che il rapporto di dipendenza funzionale non
determina, a sua volta, una compressione dell’organico rapporto di dipendenza
gerarchica, al pari delle sue articolazioni di ordine anche disciplinare, della poli-
zia giudiziaria nei confronti del potere esecutivo e all’interno di essa, ma non
tollera che - fosse anche per comprensibili esigenze di natura informativa ed
organizzativa - nella dialettica propria del rapporto gerarchico si sviluppino
forme di coordinamento investigativo alternative a quello condotto dalla com-
petente autorità giudiziaria.
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