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STUDI MILITARI




              2.  La Corte Costituzionale
                    Dopo aver analizzato la relazione esistente tra autorità giudiziaria e poli-
              zia giudiziaria corre l’obbligo di approfondire come si sviluppi lo scorrere
              delle informazioni inerenti alle notizie di reato e alle conseguenti attività di
              indagine.
                    La sentenza Corte Cost., 6 dicembre 2018, n. 229, dichiara l’illegittimità
              costituzionale dell’art. 18, comma 5, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte
              in cui prevede che “[e]ntro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli inter-
              venti di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni,
              anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo
              della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre
              Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di
              ciascun presidio di polizia interessato trasmettono alla propria scala gerarchi-
              ca le notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudizia-
              ria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di pro-
              cedura penale”.
                    La disposizione oggetto di conflitto lede la sfera di attribuzioni costitu-

              zionali dell’autorità giudiziaria delineata dall’art. 109 Cost., in quanto pone in
              discussione la diretta dipendenza funzionale della polizia giudiziaria dall’auto-
              rità giudiziaria stessa, prevedendo, in capo alla prima, obblighi informativi in
              deroga al segreto investigativo in favore di soggetti, estranei al perimetro della
              polizia giudiziaria, che si identificano nei superiori gerarchici dei responsabili
              dei presidi di polizia di volta in volta interessati. Tale rapporto di subordina-
              zione funzionale della polizia giudiziaria nei confronti dell’autorità giudiziaria,
              se non collide con l’organico rapporto di dipendenza burocratica e disciplinare
              nei confronti del potere esecutivo, non ammette invece che si sviluppino,
              foss’anche per legittime esigenze informative ed organizzative, forme di coor-
              dinamento investigativo alternative a quello condotto dal pubblico ministero
              competente .
                            (7)
                    La stessa Corte Costituzionale fa salvo l’art. 237, “Obblighi di polizia giu-
              diziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica” del DPR 90 del 15
                            (8)
              marzo 2010 .
                    Tale norma si insinua a presupposto di disposizioni indicate nella pubbli-

              (7)   Armando SPATARO, L’assetto costituzionale del pubblico ministero ed il segreto investigativo: i rischi con-
                    seguenti al D.Lgs. n. 177 del 2016 e la sentenza n. 229 del 2018 della corte costituzionale, in
                    Giurisprudenza Costituzionale, fasc. 4, 1° agosto 2019.
              (8)   Art. 237, DPR 90, 15 marzo 2010. Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme
                    del codice di procedura penale, i comandi dell’Arma dei Carabinieri competenti all’inoltro
                    delle informative di reato all’autorità giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della tra-
                    smissione, secondo le modalità stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale
                    dell’Arma dei Carabinieri.

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