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L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
➣ senza ritardo per i reati procedibili a querela. L’obbligo di informativa
trova una disciplina particolare nel combinato disposto degli artt. 346 e 112
disp. att. In mancanza di querela la polizia giudiziaria deve compiere gli atti di
indagine necessari ad assicurare le fonti di prova riferendone senza ritardo
all’autorità giudiziaria. La relativa documentazione sarà poi trasmessa nel caso
in cui la querela venga successivamente presentata e, comunque, quando il pub-
blico ministero ne abbia fatto formale richiesta. In difetto di querela si dovrà
limitare a trasmettere l’informativa di reato e gli atti suscettibili di convalida;
➣ senza ritardo per gli atti di indagine delegati cui all’art. 370 c.p.p. I
commi 2-bis e 2-ter, stabiliscono che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo
al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e ponga,
sempre senza ritardo, a disposizione dello stesso, la documentazione delle atti-
vità svolte, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 357. Se si tratta di uno
dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-
quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,
primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede sempre senza ritar-
do al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero;
➣ entro 48 ore. Qualora siano compiuti atti per i quali è prevista l’assisten-
za del difensore della persona sottoposta alle indagini (i cosiddetti atti garantiti
ex art. 347 c.p.p., comma 2-bis);
➣ immediatamente anche in forma orale. L’art. 347 c.p.p. comma 3 precisa
che per i reati “a pericolosità presunta” ex art. 275, comma 3, nonché, quando
si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., o dagli artt. 582 e 583-quinquies, nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma
1, n. 1, e comma 2, c.p., e in ogni caso quando sussistono ragioni d’urgenza. La
comunicazione orale della notizia di reato è oggi prevista anche per i cosiddetti
reati a codice rosso avendo la funzione di rendere speditiva l’attivazione delle inda-
gini;
➣ elenchi mensili. L’art. 107-bis disp. att. prevede che “le denunce a carico
di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi
di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione
degli autori del reato, con elenchi mensili”;
➣ entro quattro mesi. Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 11, prevede
che, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, la polizia giudiziaria
compia di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione
del fatto e per l’individuazione del colpevole riferendone al pubblico ministero.
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