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L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA




                        ➣ senza ritardo per i reati procedibili a querela. L’obbligo di informativa
                  trova una disciplina particolare nel combinato disposto degli artt. 346 e 112
                  disp. att. In mancanza di querela la polizia giudiziaria deve compiere gli atti di
                  indagine necessari ad assicurare le fonti di prova riferendone senza ritardo
                  all’autorità giudiziaria. La relativa documentazione sarà poi trasmessa nel caso
                  in cui la querela venga successivamente presentata e, comunque, quando il pub-
                  blico ministero ne abbia fatto formale richiesta. In difetto di querela si dovrà
                  limitare a trasmettere l’informativa di reato e gli atti suscettibili di convalida;
                        ➣ senza ritardo per gli atti di indagine delegati cui all’art. 370 c.p.p. I
                  commi 2-bis e 2-ter, stabiliscono che la polizia giudiziaria proceda senza ritardo
                  al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e ponga,
                  sempre senza ritardo, a disposizione dello stesso, la documentazione delle atti-
                  vità svolte, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 357. Se si tratta di uno

                  dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
                  609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-
                  quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576,
                  primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo
                  comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede sempre senza ritar-
                  do al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero;
                        ➣ entro 48 ore. Qualora siano compiuti atti per i quali è prevista l’assisten-
                  za del difensore della persona sottoposta alle indagini (i cosiddetti atti garantiti
                  ex art. 347 c.p.p., comma 2-bis);
                        ➣ immediatamente anche in forma orale. L’art. 347 c.p.p. comma 3 precisa
                  che per i reati “a pericolosità presunta” ex art. 275, comma 3, nonché, quando
                  si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-
                  quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter c.p., o dagli artt. 582 e 583-quinquies, nelle
                  ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, comma
                  1, n. 1, e comma 2, c.p., e in ogni caso quando sussistono ragioni d’urgenza. La
                  comunicazione orale della notizia di reato è oggi prevista anche per i cosiddetti
                  reati a codice rosso avendo la funzione di rendere speditiva l’attivazione delle inda-
                  gini;
                        ➣ elenchi mensili. L’art. 107-bis disp. att. prevede che “le denunce a carico
                  di ignoti sono trasmesse all’ufficio di procura competente da parte degli organi
                  di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione
                  degli autori del reato, con elenchi mensili”;
                        ➣ entro quattro mesi. Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 11, prevede
                  che, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, la polizia giudiziaria
                  compia di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione
                  del fatto e per l’individuazione del colpevole riferendone al pubblico ministero.



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