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STUDI MILITARI
D’altra parte, è ovviamente necessario che gli accertamenti medici non
urgenti vengano comunicati preventivamente (senza specificare né la causa e
neanche la specializzazione del medico) e che sul certificato (o su apposito giu-
stificativo) sia riportato l’orario della visita, particolare che quasi mai si riscontra.
L’esame della documentazione sanitaria giustificativa è quindi fondamentale,
poiché, in aggiunta alla mancanza dovuta all’assenza, anche l’omessa informazio-
ne di un “giustificato motivo” può costituire violazione di norme valutabile ai fini
disciplinari: qualora il militare non trovato presso il domicilio dovesse presentare
un certificato, questi comunque avrebbe dovuto comunicare la visita in anticipo
non essendo con tale documentazione dimostrabile l’urgenza (sulla quale dovreb-
be anche essere indicato l’orario), mentre un verbale di pronto soccorso riporta
sempre l’orario e deve essere compatibile con quello della visita di controllo.
È infatti avvenuto che, dall’analisi dei motivi presentati dall’ammalato (o
certificato tale), si siano ingenerati procedimenti non solo disciplinari, ma anche
penali, nei quali gli Ufficiali Medici siano stati sentiti sia in qualità di persone
informate dei fatti sia di testimoni. Proprio per tutti questi motivi, la collabora-
zione Reparto - Infermeria, intesa come puro organo tecnico, può diventare una
risorsa aggiuntiva e anche una tutela per ogni successiva azione del Comando.
Nell’ambito delle procedure dell’Arma dei Carabinieri, in analogia con
quelle adottate dall’Inps, l’Ufficiale Medico che effettua la visita deve lasciare
traccia al paziente del mancato accertamento, indicandone l’ora ed invitando il
militare a presentarsi in ambulatorio il primo giorno utile. Dell’esito della visita
deve essere informato il Comandante di Reparto. L’ufficiale medico che effet-
tua la visita ha inoltre il compito di compilare la relativa modulistica telematica
sull’applicativo SISAD.
3. Conseguenze amministrative (Tenente me. Danilo Pagliari)
3.1. Decurtazione dello stipendio
Il militare che non risulta presente alla visita fiscale e che non presenti alcuna
documentazione idonea a comprovare dei giustificati motivi per l’assenza decorsi
quindici giorni, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico (nella misura
del cento per cento) per l’intero periodo di assenza, ma sino a un massimo di dieci
giorni (o del numero minore di giornate, dall’inizio della malattia all’accertamento
(6)
sanitario, se è successivamente effettuata una seconda visita fiscale) .
(6) Ai sensi dell’art. 5 comma 14, DL 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novem-
bre 1983, n. 638.
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