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STUDI MILITARI
al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a
patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
➢ stati patologici sottesi o connessi con la situazione di invalidità ricono-
sciuta, pari o superiore al sessantasette per cento.
La circolare in via di applicazione precisa che le ipotesi di cui al secondo e
terzo alinea non sono concretamente applicabili al personale militare, riferendosi
a patologie non riscontrabili nel personale in servizio, nei confronti del quale, in
presenza di tali menomazioni, verrebbe adottato un provvedimento di riforma.
In realtà l’ultimo punto può verificarsi in militari giudicati idonei al servizio con
invalidità oncologica rivalutabile dopo uno-tre anni, spesso concessa al cento per
cento per i periodi di follow-up, da commissioni mediche civili ed anche in consi-
derazione che l’invalidità civile, anche del cento per cento e non solo malati onco-
logici, così come l’handicap riconosciuto, non precludono la possibilità di svolge-
re attività lavorativa (ovvero mantenere l’idoneità al servizio militare incondizio-
nato), sempreché le condizioni di salute lo permettano (D.Lgs. 509/88, articolo
1, comma 4, lettera c). In aggiunta, la C-14 prevede la possibilità di effettuare tale
visita per gli infortuni in servizio (salvo che la malattia non sia stata concessa da
un Organo Sanitario Militare), mentre la circolare del 2019 la esclude per il
“periodo compreso tra l’evento traumatico e la riacquistata idoneità al servizio”,
ma non per malattie successive, esiti dell’infortunio. A titolo di esempio, un mili-
tare che sta in malattia per due mesi a causa di una frattura riportata in servizio ai
sensi della Circolare Ministeriale di futura applicazione non può essere sottoposto
a visita di controllo in quel periodo, ma se dopo un anno gli esiti della frattura ria-
cutizzatisi causano un altro periodo di malattia, si può richiedere l’accertamento.
Inoltre, appare opportuno segnalare quanto espresso dalla C-14, ovvero
che l’esenzione dalle “fasce di reperibilità” (qualunque sia la causa o l’organo
concedente) non consente comunque al militare di impiegare i giorni di licenza
straordinaria per malattia per finalità diverse dalla cura (comunque documentate
o documentabili) ovvero per svolgere attività incompatibili con detto stato di
malattia (ad esempio: attività ludica o altra attività lavorativa).
2.2. Assenza del militare alla visita fiscale
La pubblicazione C-14 indica l’obbligo del militare di comunicare preventi-
vamente all’Amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio duran-
te le predette fasce di reperibilità, per iscritto o anche a mezzo telefono, a causa di:
➢ visite mediche;
➢ prestazioni o accertamenti specialistici;
➢ altri giustificati motivi.
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