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VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI MILITARI ASSENTI PER MALATTIA




                        La valutazione dei “giustificati motivi” è rimessa all’Amministrazione, che
                  ha la facoltà di acquisire la documentazione dell’assenza dal domicilio e che il
                  militare dipendente deve essere sempre in grado di poter fornire.
                        Tranne il caso in cui l’allontanamento dal domicilio derivi dalla necessità di
                  sottoporsi a visita medica (ipotesi in cui è chiesta ex-lege l’attestazione rilasciata dal
                  personale medico che l’ha eseguita), nelle residue circostanze è riconosciuta al
                  militare di giustificare la propria assenza mediante “una dichiarazione sostitutiva

                  di atto di notorietà”. Mentre la circolare ministeriale del 2019 identifica chiara-
                  mente nel Comandante di Corpo la figura atta valutare tali motivi, la C-14 prefe-
                  risce lasciare più generica la questione, dichiarando che tale giudizio è rimesso
                  “all’Amministrazione, secondo le circostanze concrete ricorrenti di volta in volta”
                  e identifica chiaramente come autore di ogni atto (dalla richiesta della visita alla
                  comunicazione al CNA per gli aspetti amministrativi) il Comandante di Reparto.
                        In merito, poi, ai motivi, si richiama la recente sentenza n. 24492 (ordinan-
                  za del 1° ottobre 2019) della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro che, richia-
                  mando precedente giurisprudenza, sancisce chiaramente quali siano i motivi
                  giustificabili, non relegandoli esclusivamente alle “ipotesi di forza maggiore”,

                  ma allargandoli a quei fatti che, “alla stregua del giudizio medio e della comune
                  esperienza”, rendano credibile “l’allontanamento del lavoratore dal proprio
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                  domicilio” in evidente buona fede .
                        È importante chiarire che la certificazione medica giustificativa non si
                  deve accettare dunque in maniera incondizionata, ma comunque va valutata
                  tenendo in considerazione che:
                        ➢ può non essere necessaria alcuna attestazione preventiva circa la neces-

                  sità della prestazione;
                        ➢ non è obbligatorio, che avvenga in struttura pubblica o privata conven-
                  zionata;
                        ➢ può consistere in terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strut-
                  ture o personale sanitario anche non medico (iniezioni), esami diagnostici, anche
                  a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse con la patologia in atto;
                        ➢ può essere attestata su carta intestata bianca (ricettario).


                  (5)   3.1. Occorre premettere che la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo
                        cui, ai sensi della legge n. 638 del 1983, articolo 5, comma 14, il giustificato motivo di eso-
                        nero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di con-
                        trollo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla
                        stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamen-
                        to del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di
                        convenienza o opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente
                        situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal
                        proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità, (Cass. 14735 del 2004).

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