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VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI MILITARI ASSENTI PER MALATTIA
Il lavoratore perde il cinquanta per cento della retribuzione delle giornate
di malattia successive alla decima; in caso di terza assenza, perderà la restante
indennità. Al verificarsi delle situazioni descritte, il Comandante di Reparto
deve darne comunicazione al Centro Nazionale Amministrativo per le incom-
benze di loro competenza. La decurtazione dello stipendio è indipendente da
eventuali provvedimenti disciplinari.
Per quanto riguarda i dipendenti civili la normativa è praticamente sovrap-
ponibile in merito alle decurtazioni stipendiali, ma prevede in automatico la
decurtazione al cinquanta per cento per tutto il periodo di malattia, se il lavora-
tore non si presenta il giorno successivo alla mancata reperibilità presso l’am-
bulatorio.
3.2. Licenziamento
Nell’ambito del pubblico impiego le sanzioni amministrative sono quelle
previste dal contratto fino alla perdita del posto di lavoro, se si tratta di com-
portamenti ripetitivi o è provata una truffa nei confronti del datore di lavoro.
La ripetuta assenza del lavoratore dal domicilio durante le fasce orarie di
reperibilità in costanza di malattia, tale da non consentire la visita fiscale di control-
lo dell’Inps, integra una giusta causa di licenziamento, ovviamente qualora il lavo-
ratore non abbia provveduto a fornire una adeguata dimostrazione della propria
improcrastinabile esigenza di assentarsi per concomitanti e indifferibili esigenze.
(7)
Questo è quanto affermato dalla Cassazione che, in quest’ottica, ha rite-
nuto legittimo il licenziamento intimato sul piano disciplinare a un lavoratore
che per quattro volte era risultato assente alla visita di controllo, senza che lo
stesso avesse fornito una idonea giustificazione all’impossibilità di essere pre-
sente presso il domicilio eletto nelle fasce di reperibilità.
Per la Corte, il licenziamento costituisce una misura proporzionata alla
violazione dell’obbligo di reperibilità durante le fasce orarie prestabilite dal con-
tratto collettivo, onere che prescinde dall’esistenza in sé dello stato di malattia,
costituendo un’obbligazione accessoria alla prestazione del rapporto di lavoro.
In ambito militare tale opzione non è prevista, ma la rimozione dal grado
con relativa cessazione del rapporto d’impiego può derivare da un procedimen-
to disciplinare di Stato, insorto in seguito a procedimenti penali, derivati da cer-
tificazione medica non veritiera e successivi accertamenti.
In tal caso, gli autori si permettono di sottolineare ai lettori che il militare
ammalato con un certificato non veritiero, lo è grazie ad un medico disonesto.
(7) Cassazione civile, sez. lav., 2 dicembre 2016, n. 24681.
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