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STUDI MILITARI




              delegando alla polizia singole attività, e se l’indagine deve concludersi al più pre-
              sto e comunque entro i termini ristretti fissati dalla legge, diviene assolutamente
              necessario che i rapporti con il personale della polizia siano caratterizzati dalla
              massima fiducia, snellezza, continuità e che sia eliminata ogni interferenza ritar-
                       (1)
              datrice” .
                    La funzione di direzione e i legami tra polizia giudiziaria e autorità giudi-
              ziaria possono essere analizzati sotto un duplice punto di vista: “statico” e
                           (2)
              “dinamico” .
                    Sotto il profilo statico l’art. 56 c.p.p. fissa una triplice dipendenza della
              polizia giudiziaria alla direzione funzionale dalla magistratura composta da:
                    ➣ gli “altri organi”, ovvero ufficiali e agenti di polizia giudiziaria cui la
              legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato;
                    ➣ i “servizi” di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
                    ➣ le “sezioni” di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della
              Repubblica e il relativo personale.
                    In quest’ottica il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria appa-
              re essere diretto, non mediato e garantito da poteri di sorveglianza e indirizzo.

              La violazione di tale relazione si sostanzia nell’esercizio dell’azione disciplinare
              (artt. 16 ss. disp. att. c.p.p.) a cura del procuratore generale presso la Corte di
              Appello.
                    Dal punto di vista “dinamico” il pubblico ministero governa le indagini e
              “dispone direttamente” della polizia giudiziaria (art. 327 c.p.p.).
                    L’attuale assetto afferente alle comunicazioni delle notizie di reato e degli
              atti di indagine delegati, da sottoporre ai poteri di direzione controllo della
              magistratura, è così strutturato:
                    ➣ senza ritardo e per iscritto di ogni notizia di reato che le sia stata tra-
              smessa o che abbia assunto di propria iniziativa attraverso un atto tipico ed
              esclusivo denominato “informativa” nel rispetto del disposto normativo del-
              l’art. 347 c.p.p.;
                    ➣ senza ritardo nel caso di notizie soggettivamente non qualificate, come
              si evince dall’art. 347, comma 2, ove si prevede che la comunicazione delle
              generalità e dei dati utili alla identificazione della persona nei cui confronti si
              svolgono le indagini avvenga solo “quando è possibile”. Del resto, l’art. 335,
              comma 1, prescrive al pubblico ministero di iscrivere immediatamente ogni
              notizia di reato e “contestualmente o dal momento in cui risulta” il nome della
              persona alla quale il reato è attribuito;

              (1)   Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazzetta Ufficiale del 24
                    ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, pag. 25.
              (2)   Rossano ADORNO, I rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria nel prisma dell’art. 109 cost.:
                    Ieri, oggi, domani, in Cass. Pen., fasc. 5, 2012, pag. 1989.

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