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STUDI MILITARI
delegando alla polizia singole attività, e se l’indagine deve concludersi al più pre-
sto e comunque entro i termini ristretti fissati dalla legge, diviene assolutamente
necessario che i rapporti con il personale della polizia siano caratterizzati dalla
massima fiducia, snellezza, continuità e che sia eliminata ogni interferenza ritar-
(1)
datrice” .
La funzione di direzione e i legami tra polizia giudiziaria e autorità giudi-
ziaria possono essere analizzati sotto un duplice punto di vista: “statico” e
(2)
“dinamico” .
Sotto il profilo statico l’art. 56 c.p.p. fissa una triplice dipendenza della
polizia giudiziaria alla direzione funzionale dalla magistratura composta da:
➣ gli “altri organi”, ovvero ufficiali e agenti di polizia giudiziaria cui la
legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato;
➣ i “servizi” di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
➣ le “sezioni” di polizia giudiziaria, istituite presso ogni procura della
Repubblica e il relativo personale.
In quest’ottica il rapporto tra autorità giudiziaria e polizia giudiziaria appa-
re essere diretto, non mediato e garantito da poteri di sorveglianza e indirizzo.
La violazione di tale relazione si sostanzia nell’esercizio dell’azione disciplinare
(artt. 16 ss. disp. att. c.p.p.) a cura del procuratore generale presso la Corte di
Appello.
Dal punto di vista “dinamico” il pubblico ministero governa le indagini e
“dispone direttamente” della polizia giudiziaria (art. 327 c.p.p.).
L’attuale assetto afferente alle comunicazioni delle notizie di reato e degli
atti di indagine delegati, da sottoporre ai poteri di direzione controllo della
magistratura, è così strutturato:
➣ senza ritardo e per iscritto di ogni notizia di reato che le sia stata tra-
smessa o che abbia assunto di propria iniziativa attraverso un atto tipico ed
esclusivo denominato “informativa” nel rispetto del disposto normativo del-
l’art. 347 c.p.p.;
➣ senza ritardo nel caso di notizie soggettivamente non qualificate, come
si evince dall’art. 347, comma 2, ove si prevede che la comunicazione delle
generalità e dei dati utili alla identificazione della persona nei cui confronti si
svolgono le indagini avvenga solo “quando è possibile”. Del resto, l’art. 335,
comma 1, prescrive al pubblico ministero di iscrivere immediatamente ogni
notizia di reato e “contestualmente o dal momento in cui risulta” il nome della
persona alla quale il reato è attribuito;
(1) Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in Gazzetta Ufficiale del 24
ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. n. 2, pag. 25.
(2) Rossano ADORNO, I rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria nel prisma dell’art. 109 cost.:
Ieri, oggi, domani, in Cass. Pen., fasc. 5, 2012, pag. 1989.
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