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L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA




                  ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria nei confronti delle amministrazioni di
                  appartenenza non deve essere di ostacolo all’esplicazione dei poteri - doveri
                  della pubblica accusa.
                        Sebbene la polizia giudiziaria sia stata inserita tra i soggetti processuali -
                  inclusione questa che tende a sottolineare l’unitarietà di funzioni con il pubbli-
                  co ministero - il suo status di subordinazione è palese. Tale rapporto di dipen-
                  denza - espressamente sancito nell’art. 327 c.p.p. - ha carattere permanente, nel
                  senso che la stessa è, comunque, assoggettata al pubblico ministero, anche
                  prima del perfezionamento del meccanismo di formale comunicazione della
                  notitia criminis .
                                 (5)
                        Per svolgere il suo compito, e per l’esercizio dei poteri di coercizione, il
                  pubblico ministero si avvale della polizia giudiziaria, che ha la specifica funzione
                  di prendere notizia dei reati e di svolgere indagini sotto la direzione del magi-
                  strato. Secondo l’art. 109 Cost. l’autorità giudiziaria (locuzione che come si è
                  visto include sia il pubblico ministero sia il giudice) “dispone direttamente”
                  della polizia giudiziaria. Quello che la norma deliberatamente non dice è che
                  l’autorità giudiziaria abbia a disposizione un autonomo corpo di polizia, e ciò
                  per evitare la creazione di un centro di potere troppo forte, considerata la deli-

                  catezza degli interessi coinvolti. Ne segue che la polizia giudiziaria non è un
                  organo, ma una funzione, che viene espletata da appartenenti alle varie forze
                  dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza), dipendenti gerar-
                  chicamente dai ministeri competenti, cioè dal potere esecutivo. In altre parole,
                  si distinguono una dipendenza “funzionale”, dall’autorità giudiziaria, e una
                  dipendenza “organica”, di tipo amministrativo: la polizia giudiziaria è dunque
                  un’istituzione, per così dire, “bicefala”, la qual cosa potrebbe propiziare inter-
                  ferenze dell’esecutivo sulle modalità di svolgimento delle indagini, dal momento
                  che, in caso di contrasto, risulta certamente più difficile sottrarsi alle direttive
                  dei superiori gerarchici, che hanno il potere di determinare la carriera dei sot-
                  toposti.
                        Per questo motivo la legge prevede una serie di garanzie per il personale
                  che svolge funzioni di polizia giudiziaria, in particolare per quello assegnato alle
                  “sezioni”, istituite presso ogni ufficio del pubblico ministero (le procure della
                  Repubblica) e dipendenti direttamente dai magistrati che dirigono gli uffici. Le
                  garanzie riguardano essenzialmente i trasferimenti e le promozioni del persona-
                  le, che non possono essere disposti senza la richiesta o il consenso del magistra-
                  to, e l’azione disciplinare per violazione dei doveri relativi alle funzioni di polizia
                                                                                                        (6)
                  giudiziaria, riservata al procuratore generale della Repubblica (artt. 11-19 att.) .

                  (5)   CONFALONIERI Antonietta, Le misure restrittive del «pacchetto sicurezza», in Dir. Pen. e Processo, 2001, 8, 937.
                  (6)   ILLUMINATI Giulio, Costituzione e processo penale, in Giur. It., 2008, 2, 521 (commento alla normativa).

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