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STUDI MILITARI
Questa duplice dipendenza (dall’amministrazione di appartenenza e, per
l’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, dall’autorità giudiziaria) deter-
mina la soggezione alle sanzioni disciplinari stabilite dall’ordinamento pro-
prio di ciascun ufficiale o agente di polizia giudiziaria e sono applicate dagli
organi amministrativi competenti, mentre si perfeziona la soggezione distinta
alle sanzioni disciplinari specificamente previste per le trasgressioni relative
alle funzioni di polizia giudiziaria, comminate da organi appositi (art. 16 disp.
att. c.p.p.).
Per queste ultime trasgressioni, difatti, le sanzioni disciplinari sono appli-
cate da commissioni di disciplina nelle quali è prevalente la presenza di magi-
strati rispetto a quella di una rappresentanza dell’amministrazione di apparte-
nenza dell’incolpato.
Ne segue che le commissioni assumono la configurazione di organi disci-
plinari amministrativi, nei confronti delle cui decisioni rimangono esperibili gli
ordinari rimedi giurisdizionali.
(13)
Nello stesso solco la giurisprudenza amministrativa afferma che (art.
16, primo comma, disp. att. c.p.p.) gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i
quali, senza giustificato motivo, omettano di riferire nel termine previsto all’au-
torità giudiziaria la notizia del reato, omettano o ritardino l’esecuzione di un
ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguano soltanto in parte o negligentemen-
te o comunque violino ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle
funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della cen-
sura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall’impiego per un tempo non ecce-
dente sei mesi.
Fuori delle trasgressioni sopra indicate, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordi-
namenti.
L’art. 17 disp. att. c.p.p., regola il relativo procedimento disciplinare per
l’ipotesi di infrazioni riconducibili a fattispecie di cui al precedente articolo 16,
primo comma, attribuendo la competenza per l’esercizio dell’azione disciplina-
re al Procuratore Generale presso la Corte di Appello nel cui distretto l’ufficiale
o l’agente presta servizio.
(14)
Si tratta, in realtà, di un vero e proprio procedimento giurisdizionale che
si svolge innanzi a una Commissione presieduta da un Presidente di Sezione
della Corte di Appello e composta da un magistrato di tribunale e da un uffi-
ciale di polizia giudiziaria, scelto nell’ambito dell’amministrazione di apparte-
nenza dell’incolpato.
(13) TAR Calabria Catanzaro, sez. Seconda, Sent., 1° febbraio 2012, n. 138.
(14) Corte Cost, 11 giugno 1999, n. 257.
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