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STUDI MILITARI




                    Se l’omissione consiste nel non compimento dell’atto dovuto nel temine
              (esplicito o implicito) entro cui doveva essere compiuto, per poter esplicare i
              suoi effetti tipici, il ritardo si verifica quando la polizia giudiziaria non compie
              l’atto dovuto nel termine prescritto ma tuttavia l’atto può essere compiuto ed
              esplicare i suoi effetti tipici.
                    A differenza dell’omissione e del ritardo, che consistono in un comporta-
              mento meramente passivo, il rifiuto si sostanzia invece in un comportamento
              attivo che si fonda su due presupposti e cioè che l’interessato all’atto ne abbia
              fatto esplicita richiesta e che il pubblico funzionario lo abbia esplicitamente
              rifiutato. Perché il rifiuto sussista non è peraltro necessaria una formale risposta
              negativa, ma basta che il comportamento del funzionario sia inequivocabilmen-
                                                                           (20)
              te e seriamente rivolto ad eludere l’emissione dell’atto .
                    Ciò che rileva per l’organizzazione amministrativa non sono tanto i rifiuti
              o i ritardi quanto l’azione omissiva perché si pone in un momento immediata-
              mente antecedente al rapporto funzionale tra polizia giudiziaria e autorità giu-
              diziaria.
                    La verifica e l’azione di controllo è atto tipico di esercizio della funzione

              amministrativa nell’ottica del corretto impiego di risorse pubbliche e della
              migliore gestione amministrativa del presidio di polizia.
                    La condotta omissiva - fattispecie tipica dell’illecito continuato - nel siste-
              ma oggetto di analisi è in grado di produrre tre effetti antigiuridici a gravità cre-
              scente:
                    ➣ intempestivo adempimento degli obblighi, nei limiti della propria com-
              petenza, e mancata prospettazione di esigenze dell’unità organizzativa non
              fronteggiabili autonomamente. Violazione disciplinare cui agli articoli 47, 48,
              143 e 425 del Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, e norme affe-
              renti al contenuto nella notizia di reato e modalità di inoltro previste dall’istru-
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              zione sul carteggio ;
                    ➣ colposi ritardi/omissioni delle comunicazioni oltre i limiti di legge.
              Violazione dell’articolo 16, norme di attuazione del c.p.p.;
                    ➣ dolosi ritardi/omissioni delle comunicazioni oltre i limiti di legge.
              Violazione penale di cui all’articolo 328 c.p. (omissione atti d’ufficio).
                    Questa classificazione consentirebbe alle autorità individuate dall’ordina-
              mento interno di sollecitare comportamenti rientranti nell’ambito dell’adempi-
              mento di doveri disciplinari.
                    Pretendere l’adempimento dei propri doveri nonché il corretto utilizzo
              di risorse pubbliche, anche attraverso il coordinamento con uffici di livelli


              (20)  Antonio PAGLIARO, Principi di diritto Penale - Parte generale.
              (21)  Articoli 110-120, “Istruzione sul carteggio”.

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