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L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Atteso che, nella specie, le infrazioni contestate non si pongono al di fuori
delle trasgressioni contemplate nel primo comma del citato articolo 16, risulta-
no inapplicabili nei confronti del ricorrente le sanzioni disciplinari dell’ordina-
mento a cui lo stesso appartiene.
Essendo il comportamento dell’imputato afferente al suo modo di svolge-
re le indagini di polizia giudiziaria, era infatti necessario approfondire se l’inter-
vento del superiore si fosse risolto, in relazione a ciascuna delle circostanze di
fatto prese in considerazione, nella trattazione di aspetti relativi al solo rapporto
gerarchico, sotto il profilo degli atti di coordinamento interno di natura ammi-
nistrativa, compatibili con le deleghe ricevute dall’autorità giudiziaria, oppure se
esso avesse attinto la sfera della dipendenza funzionale, con questa imponendo
tra l’altro forme di coordinamento investigativo alternative e inconciliabili con
i poteri di direzione e controllo riservati all’autorità giudiziaria.
È, però, altrettanto chiaro che la condotta di insubordinazione deve inse-
rirsi in un rapporto di effettiva - e non solo pretesa - subordinazione gerarchica,
mentre, nel caso scrutinato, in relazione all’oggetto del contrasto fra il superiore
e il subordinato, non è stato chiarito in modo adeguato - ciò che era invece
necessario al fine di apprezzare la natura delle condotte contestate - il contesto,
se attinente al rapporto di dipendenza funzionale del militare con l’autorità giu-
diziaria, oppure se riferibile anche al rapporto gerarchico, in cui F. ha tenuto le
condotte stesse.
5. Conclusioni
L’analisi giuridica appena sviluppata evidenzia, in tutta la sua portata, il
difetto di univoca interpretazione giurisprudenziale della delicata materia.
Lo scrivente intende aderire al pensiero così come sviluppato dalla senten-
za Cons. Stato, sez. Quarta, Sent., (ud. 28 ottobre 2014), 12 marzo 2015, n. 1306
anche se sotto una angolatura completamente diversa.
A mio parere, gli artt. 16 e seguenti delle norme di attuazione del c.p.p.
dovrebbero essere applicati ove emergano:
➣ omissione comunicazione della notizia di reato, senza giustificato moti-
vo dal momento in cui l’autorità giudiziaria ne dovesse venire a conoscenza;
➣ omissioni o ritardi dell’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria
o esecuzione negligente;
➣ violazioni disposizione di legge relative all’esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria.
Dunque le condotte illegittime si sostanzierebbero in: omissioni, ritardi e
rifiuti.
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