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L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA




                        Ciò premesso l’aver svolto in modo insoddisfacente deleghe d’indagine da
                  parte della locale Procura della Repubblica e non aver trasmesso tempestiva-
                  mente alcune notizie di reato rientra perfettamente nelle previsioni di cui al citato
                  art. 16, comma 1, disp. att. c.p.p., con la conseguenza che il relativo procedi-
                  mento disciplinare resta soggetto alle previsioni delle disposizioni indicate.
                        Infatti taluni approdi giurisprudenziali  sono giunti ad affermare che gli
                                                                   (15)
                  effetti della condotta del militare, avendo ad oggetto il rapporto funzionale tra
                  autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, non potranno essere valutati sotto il
                  profilo disciplinare di Forze Armate anche qualora abbiano avuto un diretto
                  riverbero sull’immagine e sul prestigio dell’Istituzione di appartenenza in appli-
                  cazione del principio ne bis in idem. In altri termini se il fatto attiene alla dipen-
                  denza funzionale della polizia giudiziaria all’autorità giudiziaria, tutti gli effetti
                  concomitanti o successivi dovranno essere direttamente valutati dai competenti
                  organi disciplinari previsti dalle norme di attuazione del c.p.p.


                  4.  Il rapporto gerarchico e la disciplina
                        Per taluni autori la disciplina va intesa come ogni mancanza di sottomis-

                                                                                               (16)
                  sione e soprattutto come ogni disobbedienza individuale e collettiva .
                        Altri intendono la disciplina come violazione del rispetto che è necessario
                  nutrire nei confronti di superiori o inferiori. Il rispetto come fondamentale pre-
                  supposto per l’esercizio dell’obbedienza e per la coesione del consorzio miliare.
                  Il bene giuridico che le norme incriminatrici tutelano è quello pubblico relativo
                  alla disciplina militare nell’ottica dell’assicurazione del rispetto per la vita e la
                  incolumità individuale, termine principale del rapporto gerarchico .
                                                                                            (17)
                        Per altri invece con il bene giuridico “disciplina” non si tutela la persona
                  del superiore, o dell’inferiore, ma la funzione militare che attraverso quel grado
                  o quella posizione nella scala gerarchica il militare è chiamato a svolgere. Il fatto
                  commesso esprime un contenuto lesivo che trova la sua  causa nel diretto eser-
                  cizio di quella funzione ovvero in situazioni che, per contesto e particolare
                                                                              (18)
                  modalità dell’azione, si rivelano capaci di coinvolgerla .
                        Questi paradigmi ormai consolidati vanno letti in combinato disposto con
                  una recente sentenza che afferma la necessità di valutare il contenuto del rap-
                  porto gerarchico per poter sussumere il fatto alla fattispecie di Abuso di auto-
                                               (19)
                  rità o di Insubordinazione .
                  (15)  TAR Calabria Catanzaro, sez. Seconda, Sent., 1° febbraio 2012, n. 138.
                  (16)  R. VENDITTI, voce Insubordinazione, in Enc. Dir., Vol. XXI; VENDITTI, I reati, cap. II pag. 251.
                  (17)  P. STELLACCI, Diritto Penale Militare, voce Insubordinazione.
                  (18)  BRUNELLI, MAZZI, Diritto Penale Militare, S. RIONDATO, Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze Armate.
                  (19)  Cass. pen., sez. Prima, Sent., (ud. 7 marzo 2019), 18 luglio 2019, n. 31829.

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