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L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA E LA DIPENDENZA FUNZIONALE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Ciò premesso l’aver svolto in modo insoddisfacente deleghe d’indagine da
parte della locale Procura della Repubblica e non aver trasmesso tempestiva-
mente alcune notizie di reato rientra perfettamente nelle previsioni di cui al citato
art. 16, comma 1, disp. att. c.p.p., con la conseguenza che il relativo procedi-
mento disciplinare resta soggetto alle previsioni delle disposizioni indicate.
Infatti taluni approdi giurisprudenziali sono giunti ad affermare che gli
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effetti della condotta del militare, avendo ad oggetto il rapporto funzionale tra
autorità giudiziaria e polizia giudiziaria, non potranno essere valutati sotto il
profilo disciplinare di Forze Armate anche qualora abbiano avuto un diretto
riverbero sull’immagine e sul prestigio dell’Istituzione di appartenenza in appli-
cazione del principio ne bis in idem. In altri termini se il fatto attiene alla dipen-
denza funzionale della polizia giudiziaria all’autorità giudiziaria, tutti gli effetti
concomitanti o successivi dovranno essere direttamente valutati dai competenti
organi disciplinari previsti dalle norme di attuazione del c.p.p.
4. Il rapporto gerarchico e la disciplina
Per taluni autori la disciplina va intesa come ogni mancanza di sottomis-
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sione e soprattutto come ogni disobbedienza individuale e collettiva .
Altri intendono la disciplina come violazione del rispetto che è necessario
nutrire nei confronti di superiori o inferiori. Il rispetto come fondamentale pre-
supposto per l’esercizio dell’obbedienza e per la coesione del consorzio miliare.
Il bene giuridico che le norme incriminatrici tutelano è quello pubblico relativo
alla disciplina militare nell’ottica dell’assicurazione del rispetto per la vita e la
incolumità individuale, termine principale del rapporto gerarchico .
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Per altri invece con il bene giuridico “disciplina” non si tutela la persona
del superiore, o dell’inferiore, ma la funzione militare che attraverso quel grado
o quella posizione nella scala gerarchica il militare è chiamato a svolgere. Il fatto
commesso esprime un contenuto lesivo che trova la sua causa nel diretto eser-
cizio di quella funzione ovvero in situazioni che, per contesto e particolare
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modalità dell’azione, si rivelano capaci di coinvolgerla .
Questi paradigmi ormai consolidati vanno letti in combinato disposto con
una recente sentenza che afferma la necessità di valutare il contenuto del rap-
porto gerarchico per poter sussumere il fatto alla fattispecie di Abuso di auto-
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rità o di Insubordinazione .
(15) TAR Calabria Catanzaro, sez. Seconda, Sent., 1° febbraio 2012, n. 138.
(16) R. VENDITTI, voce Insubordinazione, in Enc. Dir., Vol. XXI; VENDITTI, I reati, cap. II pag. 251.
(17) P. STELLACCI, Diritto Penale Militare, voce Insubordinazione.
(18) BRUNELLI, MAZZI, Diritto Penale Militare, S. RIONDATO, Il nuovo ordinamento disciplinare delle Forze Armate.
(19) Cass. pen., sez. Prima, Sent., (ud. 7 marzo 2019), 18 luglio 2019, n. 31829.
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