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STUDI MILITARI




              Se la notizia di reato dovesse risultare fondata la polizia giudiziaria relaziona il
              fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si
              presuppone violati;
                    ➣ a margine vanno illustrati gli obblighi inerenti alle cosiddette notizie non
              qualificate di reato. L’individuazione del momento iniziale da cui far decorrere il
              termine per l’informativa presenta qualche difficoltà. Tale categoria ricompren-
              de ogni circostanza, diversa da quelle espressamente disciplinate dagli artt. 331,
              333, 334, 336, 341 e 342 c.p.p., in cui la polizia giudiziaria apprenda gli estremi
              di un possibile fatto di reato (articoli di stampa, vox populi, informazioni confi-
              denziali o derivanti da fonti di prova inutilizzabili) e in base all’art. 347 c.p.p.
              l’obbligo di informativa emerge tutte le volte in cui siano riscontrabili gli “ele-
              menti essenziali del fatto” e le “fonti di prova”. L’effetto di tale impostazione
              sarà l’insussistenza dell’obbligo a fronte del generico sospetto di un reato e l’as-
              senza di idonei elementi a supporto della configurabilità dell’illecito penalmente
              rilevante. In queste ultime ipotesi si cristallizza, tanto a carico della polizia giu-
              diziaria quanto del magistrato titolare delle indagini, il solo obbligo di “prende-
              re” notizia dei reati di propria iniziativa, in ossequio al disposto dell’art. 330.

                    Del pari non sussiste l’obbligo d’informativa e non si risponde conseguen-
              temente di omessa denuncia di reato, quando si riceve un’informazione di una
              condotta illecita, in ordine alla quale occorra il compimento di preventive inve-
              stigazioni, sino a che non si sia in grado di ottenere elementi sicuri di un reato
              commesso; e ciò ancor più in caso di attività illecita soltanto futura e non già
              concretatasi: occorrendo, il pubblico ufficiale dovrà invece adoperarsi per impe-
              dire l’eventuale commissione del reato, indicata come probabile dal suo interlo-
              cutore .
                      (3)
                    Le espressioni usate dalla legge inerenti alla locuzione “senza ritardo” (art.
              347 c.p., comma 1) o all’avverbio “immediatamente” (art. 347 c.p., comma 3),
              se non impongono termini precisi e determinati, implicano un periodo che
              comprende un margine minimo di tempo. L’adempimento deve essere fatto
              “appena possibile”, considerate le normali esigenze di un ufficio pubblico, one-
              rato di un medio carico di lavoro .
                                                    (4)
                    In sintesi: una volta individuato nel pubblico ministero l’organo dell’azio-
              ne penale la sua posizione di direzione, indirizzo e controllo è pienamente
              garantita (principio costituzionale cui all’art. 109 Cost.).
                    Avendo il pubblico ministero la diretta disponibilità della polizia giudizia-
              ria ne consegue che il rapporto di dipendenza gerarchica delle varie categorie di


              (3)   Cassazione penale, sez. Sesta, 5 maggio 2011, n. 21351; Cassazione penale, sez. Quinta, 4
                    aprile 2008, n. 26081.
              (4)   Cassazione penale, sez. Sesta, 19 marzo 2007, n. 18457.

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