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UTILIZZABILITÀ IN SEDE PENALE DELLE RIPRESE EFFETTUATE DA TELECAMERE
                                     DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI MILITARI




                        Analoga questione era stata affrontata anche in precedenza dalla Suprema
                  Corte che, pervenendo a identica conclusione, aveva affermato l’utilizzabilità
                  “delle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, senza previa autoriz-
                  zazione giudiziale, all’interno di una caserma dove il reo presti l’attività lavora-
                  tiva, poiché tale presidio, ove è consentito l’accesso ad un numero indiscrimi-
                  nato di persone, non può considerarsi luogo di privata dimora” (Cass. Sez.
                  Prima, Sentenza n. 30566 del 7 marzo 2019 - Dep. 11 luglio 2019).
                        Un ulteriore elemento su cui si fondava la legittimità delle operazioni svol-
                  te era individuato nella circostanza che le videoregistrazioni erano state effet-
                  tuate al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale e, quindi,
                  per la Suprema Corte non si tratterebbe neppure di prove atipiche, bensì di
                  documenti acquisibili senza necessità di contraddittorio e, in caso di mancata
                  acquisizione, possibile oggetto di testimonianza.
                        In conclusione, appare utile evidenziare come in sede di legittimità non
                  sussista alcun dubbio in ordine alla utilizzabilità come prova nel processo pena-
                  le delle riprese di apparati di videosorveglianza, anche se collocati all’interno di
                  luoghi sensibili come le caserme, del tutto equiparate ai luoghi di lavoro.
                        A ciò si può aggiungere che, in concreto, l’unico limite potrebbe essere

                  rappresentato dalla presenza nelle immagini di contenuti coperti dal segreto, nel
                  qual caso dovrebbero essere attivate tutte le cautele previste dalla specifica nor-
                  mativa in materia, su cui al momento, data la sua complessità, non è questa la
                  sede per soffermarsi ulteriormente. Peraltro è da dire che si tratta di ipotesi
                  comunque alquanto remota, dato che gli impianti ordinariamente riprendono
                  luoghi, ancorché interni alle strutture militari, sui quali non insistono cose o
                  strutture talmente sensibili da precludere l’utilizzo in sede giudiziale delle imma-
                  gini acquisite.

























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