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UTILIZZABILITÀ IN SEDE PENALE DELLE RIPRESE EFFETTUATE DA TELECAMERE
DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI LUOGHI MILITARI
Analoga questione era stata affrontata anche in precedenza dalla Suprema
Corte che, pervenendo a identica conclusione, aveva affermato l’utilizzabilità
“delle videoregistrazioni effettuate dalla polizia giudiziaria, senza previa autoriz-
zazione giudiziale, all’interno di una caserma dove il reo presti l’attività lavora-
tiva, poiché tale presidio, ove è consentito l’accesso ad un numero indiscrimi-
nato di persone, non può considerarsi luogo di privata dimora” (Cass. Sez.
Prima, Sentenza n. 30566 del 7 marzo 2019 - Dep. 11 luglio 2019).
Un ulteriore elemento su cui si fondava la legittimità delle operazioni svol-
te era individuato nella circostanza che le videoregistrazioni erano state effet-
tuate al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento penale e, quindi,
per la Suprema Corte non si tratterebbe neppure di prove atipiche, bensì di
documenti acquisibili senza necessità di contraddittorio e, in caso di mancata
acquisizione, possibile oggetto di testimonianza.
In conclusione, appare utile evidenziare come in sede di legittimità non
sussista alcun dubbio in ordine alla utilizzabilità come prova nel processo pena-
le delle riprese di apparati di videosorveglianza, anche se collocati all’interno di
luoghi sensibili come le caserme, del tutto equiparate ai luoghi di lavoro.
A ciò si può aggiungere che, in concreto, l’unico limite potrebbe essere
rappresentato dalla presenza nelle immagini di contenuti coperti dal segreto, nel
qual caso dovrebbero essere attivate tutte le cautele previste dalla specifica nor-
mativa in materia, su cui al momento, data la sua complessità, non è questa la
sede per soffermarsi ulteriormente. Peraltro è da dire che si tratta di ipotesi
comunque alquanto remota, dato che gli impianti ordinariamente riprendono
luoghi, ancorché interni alle strutture militari, sui quali non insistono cose o
strutture talmente sensibili da precludere l’utilizzo in sede giudiziale delle imma-
gini acquisite.
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