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VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI MILITARI ASSENTI PER MALATTIA




                        Anche il terzo punto non è previsto dalla C-14, ma è splendida consuetu-
                  dine dell’Istituzione far effettuare visite mediche a casa di militari con situazioni
                  di salute “particolari” solo e soltanto dal proprio personale.


                  2.  Reperibilità alla visita fiscale (Tenente me. Jole Serra)

                  2.1. Generalità
                        Ai fini dell’esecuzione della visita di accertamento dello stato di malattia,

                  sono indicate delle fasce orarie di reperibilità, vale a dire degli orari in cui il lavora-
                  tore deve rimanere nella propria abitazione a disposizione per i controlli medici.
                        Le suddette fasce di reperibilità, valide fin dal primo giorno di malattia e
                  anche nelle domeniche o nei giorni festivi, sono determinate dal DPCM n.
                  206/2009 (successivamente abrogato dal DPCM 206/2017) e previste, per i
                  dipendenti pubblici:
                        ➢ dalle ore 09:00 alle ore 13:00;
                        ➢ dalle ore 15:00 alle ore 18:00,
                        tale decreto escludeva la possibilità di doppia visita per uno stesso certificato.

                        Successivamente il D.Lgs. 27 maggio 2017, n. 75, (cosiddetto “riforma
                  Madia”) ha introdotto la possibilità che le visite fiscali possano essere effettuate
                  anche “con cadenza sistematica e ripetitiva” durante il periodo di malattia del lavo-
                  ratore. Il militare dunque ha l’obbligo di indicare al proprio medico curante e al
                  Comandante (per il rilascio della licenza) il proprio indirizzo di reperibilità, ove cui
                  dovrà rendersi disponibile negli orari sopra indicati “di tutti i giorni, compresi i
                  domenicali e festivi, per essere soggetto agli accertamenti sanitari in argomento”.
                        Inoltre è obbligo del paziente assicurarsi che sia possibile effettuare la visi-

                  ta di controllo senza impedimenti (citofono che non funziona, più palazzine
                  allo stesso numero civico…), segnalando anche queste criticità al datore di lavo-
                  ro, così come disposto più volte in sentenze della Suprema Corte .
                                                                                            (4)
                        È escluso dall’obbligo di reperibilità il personale per il quale l’assenza è
                  riconducibile a:
                        ➢ patologie gravi che richiedono terapie salvavita, opportunamente certi-
                  ficate come previsto da normativa;
                        ➢ causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della
                  menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata



                  (4)   Cassazione Lavoro, sentenza 19 febbraio 2016, n. 3294: “la prova dell’osservanza del dovere
                        di diligenza incombe al lavoratore (cfr. Cass., 18 novembre 1991, n. 12534; 23 marzo 1994,
                        n. 2816; 14 maggio 1997, n. 4216, Cass. 22 maggio 1999, n. 5000)”.

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