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STUDI MILITARI




              1.  La visita medica di controllo (Tenente Colonnello me. Riccardo Garcea)

              1.1. Definizione
                    Nel pubblico impiego, la visita medica di controllo domiciliare, nota anche
              come “visita fiscale”, è un accertamento predisposto dal datore di lavoro,
              dall’Inps o dall’Asl per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente
              assente per malattia. Nel mondo militare si sta arrivando ad un progressivo alli-
              neamento con il mondo civile, pur mantenendo alcune peculiarità, che illustre-

              remo in seguito.

              1.2. Obblighi del lavoratore dipendente
                    Quando un lavoratore dipendente sia del pubblico sia del privato non può
              recarsi a lavoro a causa delle proprie condizioni di salute, deve contattare il pro-
              prio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato e l’attestato
              in via telematica. Tali documenti, laddove non sia possibile accedere alla via
              telematica, possono eccezionalmente essere redatti anche in forma cartacea.
                    L’attestato per il datore di lavoro indica solo la prognosi, ovvero il giorno
              di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica anche la

              diagnosi, ossia la causa della malattia, intesa come inabilità a svolgere l’attività
              lavorativa. Il lavoratore potrà verificare la corretta trasmissione del certificato
              tramite accesso al sito Inps, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e
              PIN). L’invio telematico di tale documentazione, dispensa il lavoratore dall’one-
              re di inviare al proprio datore di lavoro l’attestato di malattia.

              1.3. Personale appartenente alle Forze Armate
                                                                                         (1)
                    In base a quanto previsto dall’art. 748 del D.Lgs. 90/2010 , il militare
              deve “informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rive-
              stita, chi è destinato a sostituirlo” della propria condizione di malattia.
                    Il DM 24 novembre 2015, all’art. 3, ammette che qualsiasi medico può atte-
              stare la condizione di malattia, rilasciando doppia certificazione, come previsto

              (1)   Art. 748, D.Lgs. 90/2010:
                    1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare
                    prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo;
                    2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto;
                    3. [omissis…];
                    4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave
                    ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando
                    di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo
                    adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal
                    quale il militare dipende;
                    5. [omissis…].

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