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STUDI MILITARI
1. La visita medica di controllo (Tenente Colonnello me. Riccardo Garcea)
1.1. Definizione
Nel pubblico impiego, la visita medica di controllo domiciliare, nota anche
come “visita fiscale”, è un accertamento predisposto dal datore di lavoro,
dall’Inps o dall’Asl per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente
assente per malattia. Nel mondo militare si sta arrivando ad un progressivo alli-
neamento con il mondo civile, pur mantenendo alcune peculiarità, che illustre-
remo in seguito.
1.2. Obblighi del lavoratore dipendente
Quando un lavoratore dipendente sia del pubblico sia del privato non può
recarsi a lavoro a causa delle proprie condizioni di salute, deve contattare il pro-
prio medico che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato e l’attestato
in via telematica. Tali documenti, laddove non sia possibile accedere alla via
telematica, possono eccezionalmente essere redatti anche in forma cartacea.
L’attestato per il datore di lavoro indica solo la prognosi, ovvero il giorno
di inizio e di fine presunta della malattia, mentre il certificato indica anche la
diagnosi, ossia la causa della malattia, intesa come inabilità a svolgere l’attività
lavorativa. Il lavoratore potrà verificare la corretta trasmissione del certificato
tramite accesso al sito Inps, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e
PIN). L’invio telematico di tale documentazione, dispensa il lavoratore dall’one-
re di inviare al proprio datore di lavoro l’attestato di malattia.
1.3. Personale appartenente alle Forze Armate
(1)
In base a quanto previsto dall’art. 748 del D.Lgs. 90/2010 , il militare
deve “informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rive-
stita, chi è destinato a sostituirlo” della propria condizione di malattia.
Il DM 24 novembre 2015, all’art. 3, ammette che qualsiasi medico può atte-
stare la condizione di malattia, rilasciando doppia certificazione, come previsto
(1) Art. 748, D.Lgs. 90/2010:
1. Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare
prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi è destinato a sostituirlo;
2. Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto;
3. [omissis…];
4. Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave
ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando
di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo
adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal
quale il militare dipende;
5. [omissis…].
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