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VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI MILITARI ASSENTI PER MALATTIA
Il fatto che vengano utilizzati gli Ufficiali medici dell’Arma è poiché questi
sono definiti “la risorsa più attagliata a valutare i riflessi della malattia sull’ido-
neità al servizio militare incondizionato”, sottintendendo quello che viene spes-
so detto come un falso paradosso della Medicina Militare nelle lezioni della
Scuola Ufficiali, ovvero che “si può essere sani ma non idonei e malati, ma ido-
nei al servizio”. E l’esempio classico che si riporta è quello del mal di schiena,
che può essere in fase silente grazie a terapie farmacologiche che rendono non
idonei al servizio, oppure dolente, ma ininfluente nella valutazione dell’idoneità,
poiché gestibile al bisogno con classica terapia antidolorifica. Questo passaggio
sottendente due aspetti non secondari:
1. l’ufficiale medico visita il militare ammalato, anche se si trova in un
ambiente non sanitario (abitazione del paziente) e non si limita ad una mera
attestazione di presenza;
2. viene valutata l’idoneità al servizio militare complessiva e non la mera
durata della malattia, anche in considerazione della differente rilevanza di alcu-
ne patologie in merito di provvedimenti medico-legali (esempio classico i tre
giorni del medico curante per “stress” - che prevede una serie di procedure
urgenti da parte del comando che non ha la diagnosi - o la certificazione com-
piacente per coprire patologie più gravi).
1.5. Quando richiedere la visita fiscale
Le norme antecedenti al DL 6 luglio 2011, recepite con la Circolare n.
M_D GMDL1 II 5 1 0269222 del Ministero della Difesa - Direzione Generale
per il Personale Militare “Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze
per prestazioni specialistiche. Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Applicazione al personale militare in servizio
permanente” del 19 giugno 2012, prevedevano un obbligo generalizzato di
disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo
l’impedimento dovuto a “esigenze funzionali e organizzative”. Il testo è stato
ora superato dal nuovo dettato normativo che, sostituendo il comma 5 dell’art.
55-septies del citato decreto legislativo, ha fatto chiaramente disporre nella nuova
circolare di futura approvazione:
➢ l’obbligo di richiedere la visita fiscale “fin dal primo giorno qualora l’as-
senza si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quel-
le non lavorative. Queste ultime sono da individuare non solo nelle giornate
festive e nella domenica, ma anche nelle giornate di riposo infrasettimanale
conseguenti all’effettuazione di turni o servizi, nonché in quelle di permesso o
di licenza concesse”;
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