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STUDI MILITARI




                    Tale circolare è comunque presa come riferimento normativo
              dall’Istituzione, proprio come risulta dalla risposta n. 130/121-236-5-2018
              dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare, datata 26 novembre
                    (3)
              2020  alla delibera n. 236 del Consiglio Centrale di Rappresentanza, che richie-
              deva chiarimenti sulle procedure per tali accertamenti.

              1.4. Modalità di richiesta della visita fiscale

                    Con la nuova procedura prevista dal Ministero, la visita fiscale è richiesta
              dal personale abilitato dal Comandante di Corpo in tal senso mediante il canale
              telematico messo a disposizione dall’Inps, salvo i casi in cui per tale finalità, il
              Comando/Ente intenda avvalersi degli ufficiali medici, secondo le disposizioni
              impartite da ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri. In tale ottica, gli
              ufficiali medici diventano così non solo uno strumento di accertamento a fini
              di controllo, con eventuali conseguenze punitive, ma anche (e forse soprattutto)
              uno strumento tecnico per mezzo del quale i comandanti possono accertare o
              anche tutelare quelle criticità sanitarie, che necessitano più di un intervento
              “umano” che medico-legale.

                    Nei restanti casi sarà possibile utilizzare il servizio, previa abilitazione del
              personale incaricato a svolgere tali operazioni, presentando a mezzo PEC alla
              struttura INPS territorialmente competente:
                    ➢ modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dal Comandante di Corpo;
                    ➢ moduli di richiesta individuale, compilati e firmati da ogni dipendente
              autorizzato.
                    Al momento attuale, vi è una differenza sostanziale tra le altre Forze
              Armate e l’Arma dei Carabinieri, notoriamente caratterizzata da una distribu-

              zione capillare sul territorio, ovvero il fatto che sia Comandante di Reparto a
              richiedere tale accertamento e non quello di Corpo. Tale disposizione ha la sua
              logica nel fatto che spesso il Comandante di Corpo di alcuni comandi legione
              non riesce a conoscere in maniera approfondita tutto il personale come il pro-
              prio collaboratore ed è corretto che deleghi a questi l’onere di un approfondi-
              mento così delicato. Tale aspetto è inquadrato da un punto di vista normativo
              dall’annesso “D” della pubblicazione C-14, che prevede esplicitamente che sia
              il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in
              via disciplinare e di impiego, a poter “disporre la visita di controllo, informando

              il Comando di Corpo e l’Infermeria di Aderenza, facendo ricorso prioritaria-
              mente ai competenti assetti periferici della sanità militare”.

              (3)   Per i profili di interesse, si trasmette in allegato la circolare n. M_D GMIL REG2019
                    0449109, datata 31 luglio 2019.

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