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STUDI MILITARI
Tale circolare è comunque presa come riferimento normativo
dall’Istituzione, proprio come risulta dalla risposta n. 130/121-236-5-2018
dell’Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare, datata 26 novembre
(3)
2020 alla delibera n. 236 del Consiglio Centrale di Rappresentanza, che richie-
deva chiarimenti sulle procedure per tali accertamenti.
1.4. Modalità di richiesta della visita fiscale
Con la nuova procedura prevista dal Ministero, la visita fiscale è richiesta
dal personale abilitato dal Comandante di Corpo in tal senso mediante il canale
telematico messo a disposizione dall’Inps, salvo i casi in cui per tale finalità, il
Comando/Ente intenda avvalersi degli ufficiali medici, secondo le disposizioni
impartite da ciascuna Forza Armata/Arma dei Carabinieri. In tale ottica, gli
ufficiali medici diventano così non solo uno strumento di accertamento a fini
di controllo, con eventuali conseguenze punitive, ma anche (e forse soprattutto)
uno strumento tecnico per mezzo del quale i comandanti possono accertare o
anche tutelare quelle criticità sanitarie, che necessitano più di un intervento
“umano” che medico-legale.
Nei restanti casi sarà possibile utilizzare il servizio, previa abilitazione del
personale incaricato a svolgere tali operazioni, presentando a mezzo PEC alla
struttura INPS territorialmente competente:
➢ modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dal Comandante di Corpo;
➢ moduli di richiesta individuale, compilati e firmati da ogni dipendente
autorizzato.
Al momento attuale, vi è una differenza sostanziale tra le altre Forze
Armate e l’Arma dei Carabinieri, notoriamente caratterizzata da una distribu-
zione capillare sul territorio, ovvero il fatto che sia Comandante di Reparto a
richiedere tale accertamento e non quello di Corpo. Tale disposizione ha la sua
logica nel fatto che spesso il Comandante di Corpo di alcuni comandi legione
non riesce a conoscere in maniera approfondita tutto il personale come il pro-
prio collaboratore ed è corretto che deleghi a questi l’onere di un approfondi-
mento così delicato. Tale aspetto è inquadrato da un punto di vista normativo
dall’annesso “D” della pubblicazione C-14, che prevede esplicitamente che sia
il Comandante di Reparto, da cui il personale assente per malattia dipende in
via disciplinare e di impiego, a poter “disporre la visita di controllo, informando
il Comando di Corpo e l’Infermeria di Aderenza, facendo ricorso prioritaria-
mente ai competenti assetti periferici della sanità militare”.
(3) Per i profili di interesse, si trasmette in allegato la circolare n. M_D GMIL REG2019
0449109, datata 31 luglio 2019.
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