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VISITE MEDICHE DI CONTROLLO AI MILITARI ASSENTI PER MALATTIA




                  dall’art. 4, da trasmettere “senza ritardo” al Comando che lo impiega, con il
                  cosiddetto sistema della “doppia busta”, successivamente ampliato anche da
                  possibilità telematiche, garantendo il rispetto dell’art. 30 del Codice in materia di
                                                                          (2)
                  protezione dei dati personali (e successive varianti) .
                        All’art. 5 del DM è altresì specificato chi possa essere a conoscenza della
                  diagnosi relativa alla patologia del militare assente per malattia: “I dati relativi
                  alla diagnosi devono essere trattati dai soli Organi Sanitari Militari competenti

                  e non possono in alcun modo essere trascritti nei documenti caratteristici,
                  matricolari ovvero nel fascicolo personale del militare”.
                        Appare fondamentale ricordare che gli appartenenti alle Forze Armate
                  possono non essere impiegati a causa delle condizioni di salute non solo per le
                  forme acute, ma anche per una perdita (temporanea o permanente) dell’idonei-
                  tà al servizio militare incondizionato, requisito sanitario fondamentale per l’im-
                  piego nei servizi istituzionali. Esempio classico in tal senso è la perdita del
                  primo dito della mano dominante: seppur impiegabile in moltissimi incarichi, il
                  militare non sarà più idoneo, non potendo maneggiare le armi con la dovuta
                  sicurezza e abilità.

                        Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo Unico per le visite fiscali,
                  che attribuisce all’Inps la competenza esclusiva a gestire le visite mediche di
                  controllo anche ai militari assenti per malattia, ma fino al 2019 si è rimasti in
                  attesa delle circolari attuative. Infatti, in caso di malattia, anche il personale delle
                  Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
                  fuoco è assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale, come
                  sancito dall’Istituto con messaggio del Direttore Generale n. 2109 del 3 giugno

                  2019: pertanto i datori di lavoro, in caso di tale assenza dal servizio, richiede-
                  ranno i dovuti accertamenti di controllo senza oneri a loro carico.
                        Tale messaggio dell’Istituto è stato interpretato dal Ministero della Difesa
                  con la circolare M_D GMDL REG2019 0449109 del Ministero della Difesa -
                  Direzione Generale per il Personale Militare “Visite fiscali in caso di assenze per
                  malattia” del 31 luglio 2019, ancora non recepita dall’Arma dei Carabinieri alla data
                  della stesura della presente, ma che verrà comunque esplicitata, essendo di futura
                  approvazione, andando de facto a sostituire la precedente del 2012 (v. in seguito).


                  (2)   Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
                        pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123.
                        Art. 30 (Incaricati del trattamento):
                        1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto
                        la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite;
                        2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l’ambito del trattamento con-
                        sentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la
                        quale è individuato, per iscritto, l’ambito del trattamento consentito agli addetti all’unità medesima.

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