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STUDI MILITARI
Il parametro genericamente considerato per attribuire la precedenza tra
questi è l’intensità del ricordo: chi più recentemente ha lasciato un incarico si
presume meglio ricordato di altri che lo hanno preceduto e più opportunamen-
te collocabile in posizione più avanzata. Altra ragione che giustifica questo cri-
terio può essere vista, sempre in termini presuntivi, nell’aderenza all’ufficio: chi
ha appena lasciato una funzione può essere ritenuto ancora parzialmente coin-
volto dalla stessa perché determinati processi non si avviano e si esauriscono
nell’ambito del mandato, ma sono ereditati dai propri predecessori o affidati ai
successori.
A questo criterio, consolidato nella prassi ed evidenziato dall’autorevole
Massimo Sgrelli nel suo volume, se ne affianca un altro, annotato nelle pieghe
del decreto in esame. Nella nota 2, all’articolo 5, viene precisato che “nel
Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in
ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato”.
La collocazione codificata, in questo passaggio, per gli ex Presidenti si
modula pienamente su un criterio ausiliario di eminente riferimento per definire
la posizione relativa di due figure in assenza di prescrizioni. Tale criterio, paci-
ficamente entrato nella consuetudine, trova anche una sua consacrazione nel
decreto di riferimento, precisamente al terzo comma dell’articolo 4, che chiari-
sce come costituiscano “criteri ausiliari di determinazione dell’ordine: se riferiti
alle istituzioni, l’anzianità di costituzione e l’ordine alfabetico; se riferiti al tito-
lare, l’anzianità di assunzione della carica, l’ordine alfabetico nonché, da ultimo,
l’anzianità anagrafica”.
Sul punto, Massimo Sgrelli precisa come il criterio di posizionamento
codificato per gli ex Presidenti della Repubblica costituisca un’eccezione “poi-
ché sono gli unici ex che mantengono una funzione pubblica (art. 59
Costituzione) ”. Al riguardo, si deve segnalare che nell’ambito militare, in ana-
(10)
logia con l’eccezionale criterio codificato per i Capi dello Stato emeriti, è prassi
consolidata collocare gli ex secondo l’anzianità di grado.
L’evenienza si spiega con molteplici argomentazioni, di ordine giuridico e
di ordine fattuale. Dal punto di vista giuridico, è immediato argomentare che -
anche quando lasciano il servizio attivo - i militari conservano il grado ,
(11)
(10) Massimo SGRELLI, op. cit., pag. 132, Di Felice Editore 2012.
(11) L’articolo 880, “Categorie di personale in congedo”, del Codice dell’ordinamento militare
così recita: “…il militare in congedo assoluto conserva il grado e l’onore dell’uniforme, che
può essere indossata in base alle disposizioni di ciascuna Forza armata o del Corpo della
Guardia di finanza, ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina”.
In base al precedente articolo 851, “Grado dei militari”, infatti, il grado è indipendente dal-
l’impiego e si acquista e si perde esclusivamente in base alle disposizioni contenute nel
Codice.
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