Page 178 - Rassegna 2021-4
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STUDI MILITARI




                    La lettera della norma crea equivoci offrendo margini per credere che le
              cerimonie ufficiali siano contrapposte a quelle territoriali e - richiamando la
              ripartizione in cerimonie nazionali e cerimonie territoriali - lascia intendere che
              le cerimonie ufficiali siano quelle nazionali e che queste, di prassi, non debbano
              prevedere inviti ad autorità cessate dalla carica. Questa ricostruzione, evidente-
              mente, non può essere accettata; la norma deve essere letta in sistema con tutto

              l’articolato.
                    Il primo comma dell’articolo 13 deve essere considerata una disposizione
              sovraordinata a quella del comma successivo. La stessa vuole esprimere un prin-
              cipio, ossia che alle cerimonie di rilevanza per il decreto (quelle definite dall’ar-
              ticolo 1, delimitante i confini di efficacia della norma) devono essere essenzial-
              mente rivolti inviti alle sole autorità in carica, alle figure - in sostanza - che
              hanno - in presenza - rappresentatività. L’estensione di inviti a ex non è preclu-
              sa, ma appare evidente che lo spazio lasciato a questa evenienza debba essere
              disegnato avendo riguardo al principio (generico e che deve caratterizzare l’ope-
              rato delle pubbliche amministrazioni) di ragionevolezza.

                    Si potranno dunque estendere inviti alle autorità cessate dalla carica per
              le quali, in relazione all’occasione che si profila, sia possibile esprimere un
              ragionevole motivo che ne rende opportuna, e talvolta indispensabile, la pre-
              senza.
                    Il secondo comma deve, invece, essere ricostruito sanando i piccoli ele-
              menti di contraddizione che in esso sono contenuti:
                    ➣ un incipit con un riferimento tecnico alle cerimonie territoriali;
                    ➣ una apparente limitazione - quanto all’efficacia del disposto - che guarda

              all’ordine nazionale di precedenza (articolo 5);
                    ➣ due parametri che si contraddicono tra loro, uno dei quali misurato
              sull’ordine territoriale di precedenza (articolo 9).
                    Preso atto che la norma, alla luce dell’attacco del secondo comma dell’ar-
              ticolo 13, sembra voler dare indicazioni per i posizionamenti nelle cerimonie
              territoriali, è necessario cercare di ricostruire il suo contenuto dispositivo. In
              questo sforzo, si presenta subito un elemento di apparente contraddizione nel
              riferimento (pur nell’ambito della disciplina di cerimonie, si ricorda, territoriali)
              a “invitati cessati da una carica rientrante in una delle prime cinque categorie di
              cui all’articolo 5”, ovvero figure contemplate dall’ordine nazionale.

                    A parere di chi scrive, il legislatore ha inteso fare riferimento ad una
              norma che censisce un numero più ampio di autorità, al condivisibile fine di
              non trascurare figure di rilievo che operano in seno a organizzazioni centrali
              dello Stato e che non vengono considerate dall’ordine territoriale.


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