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STUDI MILITARI




              dell’Unità d’Italia, riconosciuta “giornata dell’Unità nazionale, della
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              Costituzione, dell’inno e della bandiera ”.
                    Rimane l’esigenza di chiarire cosa siano le esequie di Stato: necessità sod-
              disfatta dal dettato della legge 7 febbraio 1987, n. 36, che dispone che compe-
              tano alle massime autorità della Repubblica in carica, o dopo la cessazione dalla
              stessa, e che possano essere rese, su delibera del Consiglio dei Ministri, a per-

              sonalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o a cittadini che abbia-
              no illustrato la Nazione (nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, del
              lavoro, dell’economia, dello sport o delle attività sociali) o a cittadini caduti
              nell’adempimento del dovere o a vittime di azioni terroristiche o di criminalità
              organizzata. Elemento di chiusura, che eleva un evento al rango di cerimonia
              nazionale, è costituito dalla presenza del Capo dello Stato ovvero dei Presidenti
              delle due Camere, del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale o dei
              Presidenti emeriti della Repubblica, tutte autorità comprese nella prima catego-
              ria dell’articolo 5 del decreto in esame. Le cerimonie territoriali sono definite in
              maniera breve, come gli eventi residuali rispetto alla casistica appena elencata.

                    I concetti ostesi dall’articolo 13 per orientare l’interprete nella collocazio-
              ne delle autorità cessate dalla carica non sono esauriti. Vengono richiamati,
              infatti, anche l’ordine nazionale (articolo 5) e quello territoriale di precedenza
              (articolo 9).
                    Le norme citate si concretizzano in due corpose tabelle che mettono in
              sequenza le autorità pubbliche e quelle che assurgono a tale rilevanza .
                                                                                             (3)
                    Nel breve testo che precede l’elencazione si deduce il significato del ter-
              mine categoria, più volte utilizzato (anche se mai definito) nel testo del decreto.

              L’articolo 5, “Ordine nazionale di precedenza”, enuclea sette gruppi di autorità,
              chiamati categorie e definiti ciascuno anteponendo l’ordinale. All’interno di
              ogni categoria vengono dettagliate più posizioni, composte da una o più auto-
              rità, che sono indicate utilizzando un codice alfanumerico progressivo.


              (2)   Anche in questa ricorrenza, in virtù della circolare UCE 0002266 del 28 marzo 2013 della
                    Presidenza del Consiglio dei Ministri, si applicano le disposizioni di cui alla precedente pre-
                    sidenziale del 15 ottobre 2001, n. 3.3.3.14537, richiamata dall’articolo 35 del DPCM 14 aprile
                    2006. In particolare: il Presidente della Repubblica depone una corona d’alloro all’Altare
                    della Patria, alla presenza delle più alte cariche dello Stato; è disposto l’imbandieramento
                    esterno degli edifici che ospitano uffici pubblici su tutto il territorio nazionale; nelle città
                    capoluogo di provincia potranno essere organizzate deposizioni, esecuzioni dell’inno, alza-
                    bandiera e momenti rievocativi e i Prefetti hanno il compito di coordinare gli eventi e di rap-
                    presentare il Governo in assenza di suoi esponenti appositamente designati (sul punto si
                    veda il comma 5 dell’articolo 22 del decreto sulle precedenze).
              (3)   Si segnalano, a titolo di esempio, gli insigniti di Premio Nobel, gli scienziati, gli umanisti e gli
                    artisti di chiarissima fama, gli industriali di assoluta eminenza a livello nazionale, i decorati di
                    medaglia d’oro al Valore militare e Valore civile.

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