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IL POSIZIONAMENTO DEGLI EMERITI
L’articolo 9, “Ordine territoriale di precedenza”, invece, raggruppa le auto-
rità in cinque categorie, definite da una lettera. In questo caso il codice relativo
alla posizione è progressivo e consequenziale fino all’ultima autorità considerata.
Per avere a disposizione tutti gli elementi necessari per decodificare la
norma in esame, deve ancora essere chiarito il significato del termine rango, uti-
lizzato nel secondo comma dell’articolo 13. Allo scopo soccorre il precedente
articolo 4, “Criteri di precedenza tra le cariche” che, al primo comma, spiega
come “l’ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica
rispetto alle altre nell’ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando
il rango protocollare spettante a ciascuna di esse”.
Dalla lettura di tale disposizione, in combinato disposto con l’incipit degli
articoli 5 e 9 poco sopra menzionati, si evidenzia come il concetto di rango, di
interesse per l’interprete, si sposi con quello di posizione (tabellare) che si dedu-
ce dalla lettura degli articoli 5 e 9.
Quanto sostenuto trova conforto anche in altre parti del decreto, in parti-
(4)
colare in tema di rappresentanza, all’articolo 16 e, riguardo alle altre forme di
delega, all’articolo 17 , ove l’unico senso che può essere dato al termine rango
(5)
è quello di posizione (contraddistinta dai vari codici che completano la tabella)
considerato dai citati articoli 5 e 9.
2. Criticità per l’interprete
Superata la prima lettura della norma e acquisita confidenza con la sua
struttura e con i concetti essenziali in essa richiamati, emergono alcune criticità
applicative. Occorrerà dunque un assennato contributo da parte dell’interprete
per evitare paradossali risultati, conseguenti alla rigida applicazione di alcuni
suoi enunciati.
Ecco dunque gli elementi di incertezza che immediatamente si rivelano. In
prima battuta, la disposizione sembra porre una differenza tra cerimonie uffi-
ciali e cerimonie territoriali, precisando che alle prime - di regola - dovrebbero
essere invitate le sole autorità in carica e lasciando spazio - nelle cerimonie ter-
ritoriali - per eventuali inviti ad autorità cessate da determinati uffici.
(4) Articolo 16 ‘‘Posizione del rappresentante”: “il soggetto che partecipa a una cerimonia in
qualità di rappresentante segue immediatamente, nell’ordine di precedenza individuato dagli
articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato”.
(5) Articolo 17 “Altre forme di delega”: “altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate
dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posi-
zione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo
solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria”.
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