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IL POSIZIONAMENTO DEGLI EMERITI




                        L’articolo 9, “Ordine territoriale di precedenza”, invece, raggruppa le auto-
                  rità in cinque categorie, definite da una lettera. In questo caso il codice relativo
                  alla posizione è progressivo e consequenziale fino all’ultima autorità considerata.
                        Per avere a disposizione tutti gli elementi necessari per decodificare la
                  norma in esame, deve ancora essere chiarito il significato del termine rango, uti-
                  lizzato nel secondo comma dell’articolo 13. Allo scopo soccorre il precedente
                  articolo 4, “Criteri di precedenza tra le cariche” che, al primo comma, spiega

                  come “l’ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica
                  rispetto alle altre nell’ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando
                  il rango protocollare spettante a ciascuna di esse”.
                        Dalla lettura di tale disposizione, in combinato disposto con l’incipit degli
                  articoli 5 e 9 poco sopra menzionati, si evidenzia come il concetto di rango, di
                  interesse per l’interprete, si sposi con quello di posizione (tabellare) che si dedu-
                  ce dalla lettura degli articoli 5 e 9.
                        Quanto sostenuto trova conforto anche in altre parti del decreto, in parti-
                                                                       (4)
                  colare in tema di rappresentanza, all’articolo 16  e, riguardo alle altre forme di
                  delega, all’articolo 17 , ove l’unico senso che può essere dato al termine rango
                                          (5)
                  è quello di posizione (contraddistinta dai vari codici che completano la tabella)
                  considerato dai citati articoli 5 e 9.


                  2.  Criticità per l’interprete
                        Superata la prima lettura della norma e acquisita confidenza con la sua
                  struttura e con i concetti essenziali in essa richiamati, emergono alcune criticità
                  applicative. Occorrerà dunque un assennato contributo da parte dell’interprete

                  per evitare paradossali risultati, conseguenti alla rigida applicazione di alcuni
                  suoi enunciati.
                        Ecco dunque gli elementi di incertezza che immediatamente si rivelano. In
                  prima battuta, la disposizione sembra porre una differenza tra cerimonie uffi-
                  ciali e cerimonie territoriali, precisando che alle prime - di regola - dovrebbero
                  essere invitate le sole autorità in carica e lasciando spazio - nelle cerimonie ter-
                  ritoriali - per eventuali inviti ad autorità cessate da determinati uffici.



                  (4)   Articolo 16 ‘‘Posizione del rappresentante”: “il soggetto che partecipa a una cerimonia in
                        qualità di rappresentante segue immediatamente, nell’ordine di precedenza individuato dagli
                        articoli 5 e 9, i pari rango del rappresentato”.
                  (5)   Articolo 17 “Altre forme di delega”: “altre forme di delega, diverse da quelle disciplinate
                        dagli articoli 14 e 15, non costituiscono rappresentanza. In tali casi il delegato occupa la posi-
                        zione corrispondente al proprio rango, secondo quanto previsto negli articoli 5 e 9, avendo
                        solo titolo di precedenza sugli altri appartenenti alla propria categoria”.

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