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IL POSIZIONAMENTO DEGLI EMERITI
La disposizione di riferimento, come si è potuto notare, richiama altri
passi del decreto e impone una loro immediata lettura per consentirne la com-
prensione.
In particolare, viene subito evocato il concetto di cerimonia ufficiale. La
sua definizione si evince, in maniera implicita, dall’articolo 1 del decreto, titola-
to “Ambito di applicazione”, che definisce il perimetro operativo delle prescri-
zioni protocollari del testo in esame.
Il palese fine ricercato è quello di regolare “le cerimonie d’iniziativa dello
Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché
quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero, in forma ufficiale,
autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all’art. 5 o
nella categoria A di cui all’art. 9”.
Ne consegue che sono soggetti alle regole del protocollo gli eventi che
sono promossi dalle autorità pubbliche e quelli ove alcune alte autorità presen-
zino in forma ufficiale, esprimendo, quindi, non la loro dimensione privata ma
quella istituzionale.
Per deduzione si possono quindi definire le cerimonie ufficiali come quel-
le d’iniziativa di autorità pubbliche o quelle che vedano la loro presenza in
forma ufficiale: l’esigenza di regolare questi aspetti della vita pubblica ha mosso
a codificare la disciplina in analisi.
La lettura del secondo comma dell’articolo 13 chiede di definire anche il
concetto di cerimonia territoriale. All’esigenza risponde l’articolo 2 del decreto:
“sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazio-
nali o di esequie di Stato, in qualunque parte del territorio della Repubblica si
svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero
una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui
all’articolo 5; sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella defini-
zione” di cerimonia nazionale.
L’interprete non può sottrarsi all’esigenza di disporre degli ulteriori con-
cetti che vengono richiamati. In particolare quello di festa nazionale, definito
dall’articolo 35, “Feste nazionali civili”, che le elenca come segue:
➣ “2 giugno, anniversario della fondazione della Repubblica;
➣ 4 novembre, festa dell’Unità nazionale - giornata delle Forze Armate;
➣ 25 aprile, anniversario della Liberazione e 1° maggio, festa del Lavoro”.
In forza della legge 23 novembre 2012, n. 222, che detta norme sull’acquisizio-
ne di conoscenze e competenze in materia di “Cittadinanza e Costituzione” e
sull’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole, si aggiunge alle citate ricor-
renze anche il giorno 17 marzo, data della proclamazione a Torino, nel 1861,
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