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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                    Dunque, potrà essere contestata al detentore pro tempore la violazione degli
              obblighi di protezione e conservazione del bene di cui ha la custodia ma potrà
              essere contestata al solo originario scopritore l’omessa comunicazione della sco-
              perta all’Autorità. La dicotomia delle due condotte è particolarmente rilevante
              nella pratica di polizia giudiziaria quando la cognizione della presenza del bene
              fortuitamente scoperto avviene a seguito trasferimento del possesso del bene
              archeologico a seguito di successione ereditaria. Nel senso anzi detto l’acquisizione
              del bene mortis causa non ingenera nell’erede l’obbligo di comunicazione del rin-
              venimento fortuito di cui all’art. 90 del Codice dei beni, fermo restando che l’ac-
              quisizione, a qualunque titolo, di un bene proveniente da delitto, integra le fatti-
              specie penali che abbiamo affrontato nella prima parte della trattazione.
                    Non vi sono invece dubbi sulla natura colposa di reato omissivo previsto
              dalla contravvenzione, per cui la sola negligenza nell’omissione della comunica-
              zione sarà titolo idoneo alla contestazione del reato.
                    Né vi sono perplessità sulla natura permanente del reato omissivo con la
              opportuna distinzione che consegue la differenziazione delle due condotte tipi-
              che previste dalla norma penale. L’omissione di denuncia integra un reato che

              permane fino al momento in cui lo scopritore originario non provvede all’ob-
              bligo di comunicazione ovvero fino al momento in cui non venga contestato il
              reato dall’Autorità che ha avuto comunque cognizione del fatto. L’omissione di
              conservazione o custodia è parimente obbligo permanente e, oltre a perdurare
              per tutto il periodo corrispondente alla detenzione, viene trasferito in capo a
              tutti possessori che abbiano, nel tempo, ricevuto la cosa.

                    4)L’obbligo di comunicazione al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
                    Nel 2008 è stata modificata la norma che, nella versione attuale, stabilisce
              che il Soprintendente debba informare della scoperta fortuita i «Carabinieri pre-
              posti alla tutela del patrimonio culturale».
                    Il riferimento è chiaramente rivolto ai militari del Comando Carabinieri
              Tutela Patrimonio Culturale, articolazione specializzata dell’Arma dei
              Carabinieri, costituito inizialmente nel 1969 ed elevato a Comando di Corpo il
              20 settembre 1971 con determinazione del Comandante Generale dell’Arma
              dei Carabinieri. È un Comando Carabinieri posto alle dipendenze funzionali del
              Ministro della cultura (MiC) e che, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno
              del 15 agosto 2017, “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e
              sulla razionalizzazione dei presidi di polizia” opera con le proprie articolazioni
              a sostegno e con il supporto dei reparti dell’Organizzazione territoriale
              dell’Arma dei Carabinieri che è peraltro preposta, in via esclusiva, alla sicurezza
              del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale.



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