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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Dunque, potrà essere contestata al detentore pro tempore la violazione degli
obblighi di protezione e conservazione del bene di cui ha la custodia ma potrà
essere contestata al solo originario scopritore l’omessa comunicazione della sco-
perta all’Autorità. La dicotomia delle due condotte è particolarmente rilevante
nella pratica di polizia giudiziaria quando la cognizione della presenza del bene
fortuitamente scoperto avviene a seguito trasferimento del possesso del bene
archeologico a seguito di successione ereditaria. Nel senso anzi detto l’acquisizione
del bene mortis causa non ingenera nell’erede l’obbligo di comunicazione del rin-
venimento fortuito di cui all’art. 90 del Codice dei beni, fermo restando che l’ac-
quisizione, a qualunque titolo, di un bene proveniente da delitto, integra le fatti-
specie penali che abbiamo affrontato nella prima parte della trattazione.
Non vi sono invece dubbi sulla natura colposa di reato omissivo previsto
dalla contravvenzione, per cui la sola negligenza nell’omissione della comunica-
zione sarà titolo idoneo alla contestazione del reato.
Né vi sono perplessità sulla natura permanente del reato omissivo con la
opportuna distinzione che consegue la differenziazione delle due condotte tipi-
che previste dalla norma penale. L’omissione di denuncia integra un reato che
permane fino al momento in cui lo scopritore originario non provvede all’ob-
bligo di comunicazione ovvero fino al momento in cui non venga contestato il
reato dall’Autorità che ha avuto comunque cognizione del fatto. L’omissione di
conservazione o custodia è parimente obbligo permanente e, oltre a perdurare
per tutto il periodo corrispondente alla detenzione, viene trasferito in capo a
tutti possessori che abbiano, nel tempo, ricevuto la cosa.
4)L’obbligo di comunicazione al Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale
Nel 2008 è stata modificata la norma che, nella versione attuale, stabilisce
che il Soprintendente debba informare della scoperta fortuita i «Carabinieri pre-
posti alla tutela del patrimonio culturale».
Il riferimento è chiaramente rivolto ai militari del Comando Carabinieri
Tutela Patrimonio Culturale, articolazione specializzata dell’Arma dei
Carabinieri, costituito inizialmente nel 1969 ed elevato a Comando di Corpo il
20 settembre 1971 con determinazione del Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri. È un Comando Carabinieri posto alle dipendenze funzionali del
Ministro della cultura (MiC) e che, ai sensi del Decreto del Ministro dell’Interno
del 15 agosto 2017, “Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e
sulla razionalizzazione dei presidi di polizia” opera con le proprie articolazioni
a sostegno e con il supporto dei reparti dell’Organizzazione territoriale
dell’Arma dei Carabinieri che è peraltro preposta, in via esclusiva, alla sicurezza
del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale.
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