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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
A titolo meramente esemplificativo, le prove logiche della finalità archeo-
logica della ricerca potranno essere desunte dal possesso di reperti archeologici
nella medesima circostanza della contestazione del fatto, ovvero dal contesto in
cui è avvenuto, o dalla personalità del soggetto agente già avvezzo a pratiche del
medesimo tipo oppure ancora che è già aduso a pratiche di collezionismo o
compravendita di materiali archeologici provenienti da scavo clandestino.
Le condizioni del bene archeologico sono importanti per determinarne la
provenienza da escavazione. L’accurata ispezione del bene idonea a rilevare sul
reperto:
➣ la presenza di ossidazioni riconducibili a perdurante interramento;
➣ l’esistenza di concrezioni terrose;
➣ le tracce di spazzolamento attribuibile ad abrasione meccanica ricondu-
cibile alla volontà di eliminare le incrostazioni o eliminarne le ossidazioni,
sono importanti elementi indiziari che possono efficacemente corroborare
il contesto probatorio generale idoneo a comprovare la provenienza dei beni da
scavo archeologico.
3)Scoperte fortuite
L’art. 90 del Codice dei beni tratta invece delle scoperte avvenute al di fuori
di una apposita attività di scavo o di un programma di ricerca e così recita:
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denun-
cia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’Autorità di Pubblica
Sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprinten-
dente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale;
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia,
lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
alla visita dell’Autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica;
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni
detentore di cose scoperte fortuitamente;
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
L’elemento in grado di rilevare l’accidentalità della scoperta è l’assenza di
un’attività di ricerca eseguita dal Ministero competente o dal soggetto in regime
concessionario. La genericità della espressione considera rilevante qualunque
modalità in cui il bene sia emerso, ricomprendendo tanto il rinvenimento occa-
sionale nel corso di attività da diporto, quanto quelle conseguenti le azioni mec-
caniche di scavo conseguenti i lavori edilizi o agricoli non escludendo, infine,
quelle accidentali e naturali derivanti dallo smottamento del terreno, dalla modi-
ficazione delle superfici lacustri ovvero dall’azione erosiva fluviale.
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