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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                    A titolo meramente esemplificativo, le prove logiche della finalità archeo-
              logica della ricerca potranno essere desunte dal possesso di reperti archeologici
              nella medesima circostanza della contestazione del fatto, ovvero dal contesto in
              cui è avvenuto, o dalla personalità del soggetto agente già avvezzo a pratiche del
              medesimo tipo oppure ancora che è già aduso a pratiche di collezionismo o
              compravendita di materiali archeologici provenienti da scavo clandestino.
                    Le condizioni del bene archeologico sono importanti per determinarne la
              provenienza da escavazione. L’accurata ispezione del bene idonea a rilevare sul
              reperto:
                    ➣ la presenza di ossidazioni riconducibili a perdurante interramento;
                    ➣ l’esistenza di concrezioni terrose;
                    ➣ le tracce di spazzolamento attribuibile ad abrasione meccanica ricondu-
              cibile alla volontà di eliminare le incrostazioni o eliminarne le ossidazioni,
                    sono importanti elementi indiziari che possono efficacemente corroborare
              il contesto probatorio generale idoneo a comprovare la provenienza dei beni da
              scavo archeologico.


                    3)Scoperte fortuite
                    L’art. 90 del Codice dei beni tratta invece delle scoperte avvenute al di fuori
              di una apposita attività di scavo o di un programma di ricerca e così recita:
                    1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denun-
              cia entro ventiquattro ore al Soprintendente o al Sindaco ovvero all’Autorità di Pubblica
              Sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel
              luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprinten-
              dente, anche i Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale;
                    2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia,
              lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino
              alla visita dell’Autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica;
                    3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni
              detentore di cose scoperte fortuitamente;
                    4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
                    L’elemento in grado di rilevare l’accidentalità della scoperta è l’assenza di
              un’attività di ricerca eseguita dal Ministero competente o dal soggetto in regime
              concessionario. La genericità della espressione considera rilevante qualunque
              modalità in cui il bene sia emerso, ricomprendendo tanto il rinvenimento occa-
              sionale nel corso di attività da diporto, quanto quelle conseguenti le azioni mec-
              caniche di scavo conseguenti i lavori edilizi o agricoli non escludendo, infine,
              quelle accidentali e naturali derivanti dallo smottamento del terreno, dalla modi-
              ficazione delle superfici lacustri ovvero dall’azione erosiva fluviale.



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