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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI




                        La proposta di esproprio è a cura della Soprintendenza, che avvia il pro-
                  cedimento dopo la valutazione positiva della Direzione Generale Archeologia
                  Belle Arti e Paesaggio.
                        Il decreto di pubblica utilità, a titolo oneroso per lo Stato che deve corri-
                  spondere all’espropriato una indennità di espropriazione, è formalizzato dalla
                  Direzione Generale, e sottoposto alla magistratura contabile. A conclusione
                  dell’iter, il bene passa al Demanio dello Stato.
                        Il Ministero della cultura può anche autorizzare Regioni ed Enti Pubblici
                  ad effettuare l’espropriazione, ma solo per motivi di pubblica utilità.

                  b.  La tutela dei beni non emersi

                        1)L’archeologia preventiva
                        La legge italiana attribuisce alla proprietà dello Stato le cose ritrovate nel
                  sottosuolo o nei fondali marini, da chiunque scoperte che, se immobili, entre-
                  ranno a far parte del demanio, se mobili, nel patrimonio indisponibile.
                        La principale forma di tutela esercitata nei confronti del patrimonio
                  archeologico non emerso coincide con la cosiddetta «archeologia preventiva»,

                  prevista per i lavori pubblici dal Codice degli appalti.
                        La materia è regolata dalle indicazioni operative fornite dalla Direzione
                  generale nel 2012, ampliate e precisate nel 2016.

                        2)Le concessioni di scavo
                        Ai sensi del Codice dei beni, le ricerche archeologiche e, in genere, le opere
                  per il ritrovamento dei beni archeologici sul territorio nazionale sono riservate al
                  Ministero ed in particolare, ai sensi dell’art. 2, lettera e) del DM 44/2016, tale
                  funzione concessoria è attribuita alla competenza esclusiva della Direzione
                  generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
                        Il Ministero può tuttavia dare in concessione l’esecuzione di ricerche
                  archeologiche e di altre opere, in genere a Istituti di ricerca (Università, Centri
                  di studio) italiani o stranieri, ma anche a Comuni e altri Enti.
                        La domanda è presentata dall’ente richiedente alla Soprintendenza, con allegati:
                        ➣ piano programmatico;
                        ➣ piano economico comprensivo di una somma per eventuali interventi di
                  restauro delle strutture e ripristino dello stato;
                        ➣ planimetria georeferita dell’area;
                        ➣ curriculum del direttore di scavo;
                        ➣ per i rinnovi, la relazione sulla campagna precedente ed elenco dei mate-
                  riali rinvenuti.



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