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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                    L’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione generale ABAP, previa istrut-
              toria della competente Soprintendenza, e può essere revocata o annullata qua-
              lora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni fornite.

              c.  Le attività di ricerca
                    L’importanza della protezione del patrimonio archeologico ha indotto il
              legislatore ad anticipare la soglia di tutela dei beni culturali ad un momento
              antecedente a quello del loro impossessamento o danneggiamento, sottoponendo
              a rigido controllo amministrativo le attività di ricerca. L’art. 88 del Codice dei
              beni riserva esclusivamente al Ministero tutte le attività di ricerca archeologica
                                                                                                    (41)
              e quelle inerenti al ritrovamento dei beni culturali nel territorio nazionale .
              L’art. 88, titolato Attività di ricerca, recita infatti come segue:
                    1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate
              all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero;
                    2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono ese-
              guirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. 3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad
              un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni

              generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta
              in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse,
              quando non interessino le raccolte dello Stato.
                                                             (42)
                    Il Ministero può dare in concessione  tali attività ad altri soggetti, pubblici
              (41)  Essendo territorio italiano estremamente sensibile sul piano archeologico per la fecondità del
                    suo sottosuolo, è frequente che l’esecuzione di tutte le opere edilizie siano seguite con particolare
                    attenzione dalle Soprintendenze territoriali che possono intervenire limitando solo in via tem-
                    poranea e per il tempo strettamente necessario l’esecuzione delle opere e i diritti del proprietario
                    del suolo ove vengono condotte le ricerche. A questi, peraltro, viene riconosciuta un’indennità
                    per l’occupazione ed un risarcimento per il “disagio” eventualmente subito. Tale indennità, che
                    costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, è determinata secondo le modalità stabilite dalle
                    disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e consiste in una somma di denaro
                    oppure - ma solo a richiesta del proprietario - mediante il rilascio delle cose ritrovate che non
                    siano di interesse per lo Stato. È prevista anche la possibilità di una sospensione delle opere
                    quando, ad esempio, si renda necessaria l’esecuzione di lavori di conservazione, di studio, di rilie-
                    vo, di disegno, di fotografia e calco ovvero sia necessaria a seguito nella scoperta di ruderi o
                    monumenti di importanza tale da ritenere di dover avviare la procedura di espropriazione.
              (42)  Art. 89. Concessione di ricerca:
                    1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’ar-
                    ticolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori;
                    2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il
                    Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata;
                    3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prose-
                    cuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il
                    relativo importo è fissato dal Ministero;
                    4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un
                    perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario;
                    5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
                    eseguirsi i lavori;

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