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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
L’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione generale ABAP, previa istrut-
toria della competente Soprintendenza, e può essere revocata o annullata qua-
lora il concessionario non ottemperi alle prescrizioni fornite.
c. Le attività di ricerca
L’importanza della protezione del patrimonio archeologico ha indotto il
legislatore ad anticipare la soglia di tutela dei beni culturali ad un momento
antecedente a quello del loro impossessamento o danneggiamento, sottoponendo
a rigido controllo amministrativo le attività di ricerca. L’art. 88 del Codice dei
beni riserva esclusivamente al Ministero tutte le attività di ricerca archeologica
(41)
e quelle inerenti al ritrovamento dei beni culturali nel territorio nazionale .
L’art. 88, titolato Attività di ricerca, recita infatti come segue:
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate
all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero;
2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono ese-
guirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1. 3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad
un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni
generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta
in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse,
quando non interessino le raccolte dello Stato.
(42)
Il Ministero può dare in concessione tali attività ad altri soggetti, pubblici
(41) Essendo territorio italiano estremamente sensibile sul piano archeologico per la fecondità del
suo sottosuolo, è frequente che l’esecuzione di tutte le opere edilizie siano seguite con particolare
attenzione dalle Soprintendenze territoriali che possono intervenire limitando solo in via tem-
poranea e per il tempo strettamente necessario l’esecuzione delle opere e i diritti del proprietario
del suolo ove vengono condotte le ricerche. A questi, peraltro, viene riconosciuta un’indennità
per l’occupazione ed un risarcimento per il “disagio” eventualmente subito. Tale indennità, che
costituisce un vero e proprio diritto soggettivo, è determinata secondo le modalità stabilite dalle
disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e consiste in una somma di denaro
oppure - ma solo a richiesta del proprietario - mediante il rilascio delle cose ritrovate che non
siano di interesse per lo Stato. È prevista anche la possibilità di una sospensione delle opere
quando, ad esempio, si renda necessaria l’esecuzione di lavori di conservazione, di studio, di rilie-
vo, di disegno, di fotografia e calco ovvero sia necessaria a seguito nella scoperta di ruderi o
monumenti di importanza tale da ritenere di dover avviare la procedura di espropriazione.
(42) Art. 89. Concessione di ricerca:
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’ar-
ticolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori;
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il
Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata;
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prose-
cuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il
relativo importo è fissato dal Ministero;
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un
perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario;
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono
eseguirsi i lavori;
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