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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
La scoperta fortuita comporta espressamente degli obblighi in capo allo
scopritore.
In primo luogo, incombe l’obbligo di conservazione e protezione della
cosa. Si tratta di un impegno preliminare di conservazione temporanea consi-
stente nella delimitazione di un perimetro di sicurezza idoneo ad impedire l’ac-
cesso di uomini ed animali al sito. Lo scopritore deve astenersi dall’eseguire
interventi di emergenza in assenza di una esplicita autorizzazione della compe-
tente Soprintendenza ad eccezione della rimozione di cose mobili che, non
potendo essere vigilate costantemente ed accuratamente potrebbero essere tra-
fugate da chiunque. Di tale intervento, tuttavia, deve darsi pronta comunicazio-
ne all’Autorità affinché, analogamente a quanto accade per la tutela della sicu-
rezza pubblica in caso di rinvenimento fortuito di ordigni esplosivi residuati
bellici, la forza pubblica possa intervenire nei casi di grave e comprovato peri-
colo.
La violazione degli obblighi di cui all’articolo in questione comporta l’ap-
plicazione della connessa fattispecie penale prevista e punita dall’art. 175 lett. b)
del Codice dei beni. La lettura testuale della norma penale induce a ritenere che
la contravvenzione di cui si tratta possa consistere in un reato comune ma la
suprema Corte di cassazione, accogliendo il ricorso di un privato che lamentava
una erronea applicazione del precetto, ha chiarito che «Nonostante l’apparente
natura di reato comune, indiziata dall’uso del pronome “chiunque”, la fattispe-
cie incriminatrice contestata delinea, in realtà, un reato omissivo proprio, con-
nesso alla posizione di garanzia individuata dall’art. 90, comma 3, cit.; l’autore
del reato, pertanto, può essere individuato nel solo “detentore” di cose scoperte
fortuitamente, sul quale gravano gli obblighi di conservazione e custodia, ed il
connesso obbligo di immediata denuncia, il cui inadempimento integra la fatti-
specie omissiva di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 175, lett. b».
Dunque, l’omessa dichiarazione del rinvenimento fortuito potrà essere
contestata solo al soggetto agente che rivesta una posizione di garanzia nei con-
fronti della cosa scoperta - e che ne abbia compreso la culturalità o avrebbe
dovuto comprenderla, secondo le considerazioni di cui sopra - e non già a
chiunque ne abbia avuto conoscenza.
La Corte peraltro, nella medesima sentenza osserva che «il D.Lgs. n. 42 del
2004, art. 175, lett. b), individua due condotte alternative, consistenti nell’omes-
sa denuncia e nell’omessa conservazione temporanea; mentre la posizione di
garanzia a tutela dell’obbligo di denuncia entro ventiquattro ore è individuata
dall’art. 90, comma 1, cit. in capo a colui che “scopre”, la posizione di garanzia
a salvaguardia degli obblighi di conservazione e custodia è individuata dall’art. 90,
comma 3, cit. in capo a “ogni detentore”».
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