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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI
2)L’ambito di applicazione della norma
Il secondo tema rilevante per la protezione del patrimonio culturale è
l’estensione territoriale del divieto. Le ricerche archeologiche non sono solo
quelle che vengono condotte nell’ambito di un’area già dichiarata di interesse
archeologico. Secondo un criterio di interpretazione finalistica, in forza della
quale devono intendersi come archeologiche tutte quelle attività di ricerca volte
ad individuare «tutti i vestigi, beni ed altre tracce dell’esistenza dell’umanità nel
passato» , se non autorizzate, esse sono illecite indipendentemente dal luogo
(46)
ove siano condotte.
Questa interpretazione è ben sostenuta dalla suprema Corte di cassazione
che, dopo aver affermato che «ai fini della integrazione della fattispecie non rile-
va l’esistenza o meno del sito archeologico quanto la condotta in sé caratteriz-
zata da ricerche nel sottosuolo di tipo archeologico indirizzate, quindi, alla sco-
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perta di beni di interesse archeologico ed effettuate senza autorizzazione» ,
ribadisce che la finalità archeologica della ricerca debba emergere da un conte-
sto probatorio congruente e logico, escludendo che qualunque ricerca eseguita
sul territorio possa apoditticamente ritenersi archeologica o sia sostenuta «da
(48)
argomentazioni di tipo presuntivo» .
In sintesi, è archeologica quella ricerca che secondo un criterio teleologico
di interpretazione è finalizzata alternativamente allo studio ovvero all’individua-
zione oppure al recupero di tracce di civiltà in qualunque area del territorio
nazionale.
Ovviamente, tale finalità non può essere presunta o presupposta ma dovrà
essere dimostrata da una serie di fonti di prova ovvero da elementi investigativi
gravi, precisi e concordanti.
La valutazione degli elementi indiziari in questo ambito di polizia giudiziaria
è assai nota agli operatori specializzati del settore. L’uso delle attrezzature di
rilevamento elettronico (georadar, metal detector, ecoscandaglio) non è un elemento
inequivocabilmente riconducibile all’esercizio di attività archeologiche. Si tratta
di attività che possono avere finalità di ricerca geologica, mineraria o geogra-
fica.
È dunque compito dell’operatore di polizia raccogliere gli elementi inve-
stigativi tali da poter correttamente contestare l’ipotesi di reato.
(46) Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeo-
logico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, art. 1, comma 2.
(47) Cass. pen., sez. Terza, n. 51681 del 5 dicembre 2016.
(48) Nel caso di specie, il collegio, pur ribadendo l’orientamento secondo il quale è irrilevante la
classificazione del luogo come archeologico ha riconosciuto come non inverosimile la tesi
«disattesa dalla Corte di merito sulla base di affermazioni autoreferenziali - della ricerca di
meteoriti come riferito dai due imputati nella immediatezza della loro individuazione».
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