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ASPETTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER LA TUTELA DEI BENI ARCHEOLOGICI




                  o privati, i quali però devono attenersi alle prescrizioni che vengono imposte nel-
                  l’atto di concessione nonché a quelle altre che siano state impartite successiva-
                         (43)
                  mente .
                        L’atto di concessione ha durata temporanea ed è soggetto a revoca. I
                  commi 2 e 3 dell’art. 89 disciplinano due distinte ipotesi di revoca.
                        Il primo caso riguarda una ipotesi di revoca sanzionatoria ed interviene
                  allorquando il concessionario non abbia osservato le prescrizioni imposte dal
                  Ministero sia nell’atto di concessione sia in quelle imposte successivamente. Si
                  tratta di condotte esuberanti le prescrizioni o svolte con imperizia incompatibi-
                  le con le esigenze di tutela o di attività eseguite in assenza di vigilanza da parte
                  dei periti archeologi che sono indicati in sede di concessione. Senza dubbio la
                  revoca può conseguire al compimento di fatto di reato conseguenti il danneg-
                  giamento dei beni o dei siti o, peggio, il trafugamento dei reperti.
                        Nel secondo caso, la revoca si ha allorquando il Ministero ritenga di doversi
                  sostituire nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In questo caso è previsto
                  un rimborso al concessionario delle spese sostenute per le opere già eseguite.
                  L’importo è fissato dal Ministero.

                  d.  Violazioni in materia di ricerche archeologiche

                        Il legislatore ha previsto una sanzione penale nei confronti delle attività
                  condotte in violazione della normativa.
                        L’art. 175 del Codice dei beni recita infatti che:
                        È punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da euro 310 a euro 3.099:
                        a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose
                  indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’ammi-
                  nistrazione;
                        b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90,
                  comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro con-
                  servazione temporanea.
                        Il legislatore ha inteso, pertanto, non solo punire l’impossessamento del
                  bene archeologico ma anche tutte le relative attività prodromiche. La previsione
                  normativa, inoltre, mette sullo stesso piano le ricerche clandestine e quelle che,
                  seppur autorizzate, avvengono violando le indicazioni di tutela imposte
                  dall’Autorità in sede autorizzativa.


                        6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la
                        Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e
                        possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.
                  (43)  I costi dell’attività di ricerca gravano tutti, in linea di massima, sul concessionario, anche se
                        sono previsti contributi ministeriali allorquando le prescrizioni fornite determinino un rile-
                        vante aumento delle spese.

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