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STUDI MILITARI




                    La seconda contraddizione riguarda l’esatta collocazione che, nella
              sequenza dei posizionamenti, deve essere attribuita agli invitati cessati dalla cari-
              ca. L’articolo 13 dà due indicazioni di segno opposto in quanto, da un lato, le
              stesse vengono collocate, di massima, “seguendo le autorità di pari rango in
                     (7)
              carica ” e, dall’altro, dopo le cariche corrispondenti a Generale di Corpo
              d’Armata. L’inciso liberatorio “di massima” non giustifica una norma che poco

              aiuta il cerimoniere nel posizionare tali figure. Per evitare paradossali situazioni
              (ex Ministri, magari appena cessati dalla carica, collocati dopo Direttori interre-
              gionali) si dovrà semplicemente considerare l’elasticità che - in fondo - esprime
              la disposizione, che contraddicendosi in maniera così evidente, lascia all’inter-
              prete il compito di valutare come posizionare le autorità cessate dalla carica
              dando misure di mero riferimento.
                    Sul punto, si ritiene opportuno addurre un ulteriore elemento ascrivibile
              al concetto metagiuridico del buon senso. Si è visto che le autorità cessate dalla
              carica sono invitate in virtù di speciali valutazioni che portano a renderne
              opportuna e talvolta imprescindibile la presenza. Orbene, una volta superato

              favorevolmente questo giudizio è evidente che dette figure, per le ragioni (ricor-
              do: speciali) che hanno indotto a invitarli, meritano un trattamento rispettoso e
              coerente con il percorso logico che ha portato a sollecitarne la partecipazione.
              È, a questo punto, evidente che deboli ragioni a sostegno del loro invito, com-
              portano maggiori difficoltà a offrire evidente giustificazione di un trattamento
              che potrebbe comprimere le dovute aspettative di adeguata rappresentatività
              alle cariche che esprimono l’attuale assetto istituzionale.
                    A questo punto, si possono formulare brevi riflessioni riguardo all’invito

              di autorità cessate dalla carica a cerimonie nazionali. Nel silenzio del decreto, la
              prima considerazione che si può fare è che non esistono divieti. Vale perciò il
              criterio generale sotteso al primo comma dell’articolo 13 e la ragionevolezza
              dovrà essere, ancora una volta, la misura che aiuterà il cerimoniere ad assumere
              determinazioni in questo settore. Per le modalità con cui si dovrà provvedere al
              posizionamento, appare pacifica la necessità di ricorrere, in via analogica, agli
              ambigui criteri che il legislatore ha codificato in tema di cerimonie territoriali.
                    Nella forbice spaziale indicata dalla norma (si ricorda: dopo i pari rango
              in servizio e non prima delle cariche equivalenti a Generale di Corpo d’Armata),
              l’esatta collocazione dovrà essere individuata avendo riguardo alla motivazione

              che ha giustificato il loro invito.
                    Più forte, o maggiormente connessa all’evento, sarà dunque questa ragione

              (7)   L’espressione “seguire” porta ad immaginarne un posizionamento immediatamente dopo le
                    autorità in carica.

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