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STUDI MILITARI
La seconda contraddizione riguarda l’esatta collocazione che, nella
sequenza dei posizionamenti, deve essere attribuita agli invitati cessati dalla cari-
ca. L’articolo 13 dà due indicazioni di segno opposto in quanto, da un lato, le
stesse vengono collocate, di massima, “seguendo le autorità di pari rango in
(7)
carica ” e, dall’altro, dopo le cariche corrispondenti a Generale di Corpo
d’Armata. L’inciso liberatorio “di massima” non giustifica una norma che poco
aiuta il cerimoniere nel posizionare tali figure. Per evitare paradossali situazioni
(ex Ministri, magari appena cessati dalla carica, collocati dopo Direttori interre-
gionali) si dovrà semplicemente considerare l’elasticità che - in fondo - esprime
la disposizione, che contraddicendosi in maniera così evidente, lascia all’inter-
prete il compito di valutare come posizionare le autorità cessate dalla carica
dando misure di mero riferimento.
Sul punto, si ritiene opportuno addurre un ulteriore elemento ascrivibile
al concetto metagiuridico del buon senso. Si è visto che le autorità cessate dalla
carica sono invitate in virtù di speciali valutazioni che portano a renderne
opportuna e talvolta imprescindibile la presenza. Orbene, una volta superato
favorevolmente questo giudizio è evidente che dette figure, per le ragioni (ricor-
do: speciali) che hanno indotto a invitarli, meritano un trattamento rispettoso e
coerente con il percorso logico che ha portato a sollecitarne la partecipazione.
È, a questo punto, evidente che deboli ragioni a sostegno del loro invito, com-
portano maggiori difficoltà a offrire evidente giustificazione di un trattamento
che potrebbe comprimere le dovute aspettative di adeguata rappresentatività
alle cariche che esprimono l’attuale assetto istituzionale.
A questo punto, si possono formulare brevi riflessioni riguardo all’invito
di autorità cessate dalla carica a cerimonie nazionali. Nel silenzio del decreto, la
prima considerazione che si può fare è che non esistono divieti. Vale perciò il
criterio generale sotteso al primo comma dell’articolo 13 e la ragionevolezza
dovrà essere, ancora una volta, la misura che aiuterà il cerimoniere ad assumere
determinazioni in questo settore. Per le modalità con cui si dovrà provvedere al
posizionamento, appare pacifica la necessità di ricorrere, in via analogica, agli
ambigui criteri che il legislatore ha codificato in tema di cerimonie territoriali.
Nella forbice spaziale indicata dalla norma (si ricorda: dopo i pari rango
in servizio e non prima delle cariche equivalenti a Generale di Corpo d’Armata),
l’esatta collocazione dovrà essere individuata avendo riguardo alla motivazione
che ha giustificato il loro invito.
Più forte, o maggiormente connessa all’evento, sarà dunque questa ragione
(7) L’espressione “seguire” porta ad immaginarne un posizionamento immediatamente dopo le
autorità in carica.
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